Sentenza del 05/12/2018 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Associazione sportiva no profit - Sussistenza delle agevolazioni ai fini fiscali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 917/1986, ritenendo prevalente l'accertata natura sportiva dell'associazione rispetto alla mera attribuzione d'ufficio della partita IVA. In assenza di elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale incompatibile con il regime agevolato, il beneficio fiscale non può essere negato sulla base del solo dato formale della partita IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha contestato il disconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti sportivi dilettantistici, sostenendo che l'effettivo svolgimento di attività sportiva e la natura non lucrativa dell'ente fossero sufficienti a giustificare l'applicazione del regime agevolato previsto dal D.P.R. n. 917/1986. L'attribuzione d'ufficio della partita IVA è stata ritenuta un elemento formale non decisivo e, da sola, non idonea a escludere le agevolazioni.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi e sportivi possono trovare applicazione quando sia concretamente provata la natura sportiva e non lucrativa dell'associazione. L'attribuzione della partita IVA, anche se effettuata d'ufficio, non costituisce di per sé prova dello svolgimento di attività commerciale incompatibile con tali agevolazioni.
Massime di principio
- Per valutare il diritto alle agevolazioni fiscali occorre considerare la concreta attività svolta dall'associazione e la sua effettiva natura, non soltanto gli adempimenti o le qualificazioni formali.
- L'attribuzione d'ufficio della partita IVA non determina automaticamente la perdita del regime fiscale agevolato: sono necessari ulteriori elementi che dimostrino l'esercizio prevalente o incompatibile di attività commerciale.
- L'associazione deve comunque poter documentare l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva, l'assenza di finalità lucrative e la coerenza tra statuto, gestione concreta e attività esercitata.
- Le agevolazioni non spettano in modo automatico per la sola qualifica formale di associazione sportiva: in caso di contestazione, l'effettività dell'attività e il rispetto dei requisiti sostanziali restano determinanti.
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