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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 1594 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

CATASTO - Classamento - Punti di intercettazione linnee gas - Cat. E9.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato il classamento catastale disposto dall'Agenzia delle Entrate, che aveva attribuito al Punto di Intercettazione di Linea (PIL) la categoria D/1, con rendita catastale di 75,00 euro, anziché la categoria E/9 proposta in dichiarazione, con rendita di 78,00 euro. Ha sostenuto che il PIL è costituito essenzialmente da valvole, tubazioni e apparecchiature destinate al sezionamento e all'intercettazione della condotta, senza funzioni autonome di regolazione della pressione o della portata del gas. Pertanto, secondo la contribuente, non era assimilabile agli impianti industriali classificabili nel gruppo D, né possedeva autonomia funzionale e reddituale rispetto al complesso immobiliare di cui faceva parte.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha accolto l'appello della contribuente e ha ritenuto errato il classamento in categoria D/1. Il giudice ha evidenziato che i PIL svolgono funzioni diverse dagli impianti destinati alla regolazione della pressione o della portata dei fluidi e che il manufatto non era autonomamente utilizzabile né capace di produrre un reddito indipendente rispetto alle altre porzioni del compendio. Ne consegue il riconoscimento della fondatezza della richiesta di classamento in categoria E/9. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 28/1998, art. 2

    L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

    L'unità immobiliare catastale deve presentare autonomia funzionale e reddituale. Un manufatto che acquista utilità e capacità produttiva soltanto in collegamento con altri beni non può essere considerato autonomamente classificabile come unità produttiva di categoria D/1.

  • Circolare n. 966 del 19 marzo 1986

    La categoria D poteva riguardare immobili connessi alla rete dei gasdotti, inclusi punti di intercettazione e derivazione, purché funzionalmente autonomi, di modesta consistenza e non inseriti in un complesso industriale. La sentenza valorizza tali condizioni per escludere il classamento D/1 nel caso concreto.

  • Nota prot. n. 79446 del 5 novembre 2002

    La nota fornisce indicazioni catastali sugli immobili collegati alle reti di gasdotti. La classificazione nel gruppo D presuppone, secondo la sentenza, la presenza dei requisiti di autonomia funzionale e la concreta assimilabilità a un impianto produttivo.

  • Circolare n. 4 del 16 maggio 2006

    La nuova classificazione nel gruppo catastale D è riservata agli impianti destinati alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi, liquidi e gassosi.

    La categoria D non è applicabile automaticamente a ogni manufatto inserito in una rete di distribuzione del gas. Occorre verificare che l'impianto svolga effettive funzioni di regolazione della portata o della pressione. I semplici punti di intercettazione, privi di tali funzioni, non rientrano necessariamente nella categoria D/1.

Massime di principio

  • Per classificare un manufatto catastale nel gruppo D non è sufficiente che esso sia collegato a una rete o utilizzato nell'ambito di un'attività industriale: occorre verificare le sue funzioni effettive, le caratteristiche costruttive e la sua eventuale autonomia.
  • I punti di intercettazione delle linee gas, costituiti principalmente da valvole e tubazioni destinate al sezionamento delle condotte, non sono automaticamente assimilabili agli impianti di regolazione della pressione o della portata.
  • L'autonomia funzionale e reddituale è un criterio decisivo: se il manufatto non può essere utilizzato separatamente e non può produrre un reddito indipendente dal resto del compendio, ciò depone contro il classamento in D/1.
  • La categoria E/9 può risultare appropriata per manufatti aventi destinazione particolare, caratteristiche singolari e assenza di autonomia produttiva, quando non siano riconducibili alle funzioni tipiche degli impianti industriali del gruppo D.
  • In casi analoghi è necessario esaminare concretamente la struttura e la funzione dell'impianto, la sua separabilità dal complesso immobiliare e la presenza di apparecchiature di regolazione, evitando classificazioni basate soltanto sulla collocazione del manufatto nella rete del gas.

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