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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36511/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 24 giugno 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per la contravvenzione prevista dall’art. 116 c.d.s., alla pena di quattro mesi di arresto e 300 euro di ammenda. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva; la Corte ha rilevato che la censura reiterava la doglianza già proposta e si opponeva alle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondatamente reiterativa e meramente avversativa la censura sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: la precedente violazione e le modalità del fatto, come descritte nella sentenza di primo grado, erano state valutate come ostative a ritenere la pena pecuniaria sostitutiva maggiormente idonea alla rieducazione. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché relativo al trattamento punitivo e sorretto da motivazione idonea: il loro mancato riconoscimento può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi, che la Corte ha ravvisato nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 116 c.d.s.

    Primo Aniello De Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 giugno 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Benevento di condanna in ordine al reato di cui all' art. 116 CdS alla pena di mesi 4 di arresto e euro 300,00 di ammenda.

    La disposizione individua la contravvenzione per la quale l’imputato era stato condannato; il testo non ne espone ulteriormente gli elementi costitutivi.

  • art. 58, comma 2, legge n. 689/1981

    In presenza delle condizioni di legge (relative all'entità della pena principale irrogata e, ove necessario, al consenso dell'imputato alla sostituzione), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge, tenendo conto: dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»; della prognosi di rispetto - da parte del condannato - delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

    La scelta sulla pena sostitutiva è discrezionale, ma va compiuta valutando i criteri di cui all’art. 133 c.p., l’idoneità rieducativa e preventiva della sostituzione e la prognosi di osservanza delle prescrizioni.

  • art. 133 c.p.

    In presenza delle condizioni di legge (relative all'entità della pena principale irrogata e, ove necessario, al consenso dell'imputato alla sostituzione), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge, tenendo conto: dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»; della prognosi di rispetto - da parte del condannato - delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

    I criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 c.p. orientano anche la decisione discrezionale sull’applicazione di una pena sostitutiva.

  • art. 20-bis c.p.

    Nello stesso senso si è affermato che in tema di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa — funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall'art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall'art. 58, comma 1, I. 689 del 1981 e succ. mod. - che tenga in conto anche le potenzialità di reinserimento attivo intrinseche nelle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive diverse daquelle carcerarie, così da procedere all'individuazione, anche qualitativa, della pena più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01).

    La scelta della pena sostitutiva richiede una prognosi complessa che consideri le finalità rieducativa e specialpreventiva, le concrete potenzialità di reinserimento e la proporzione qualitativa della sanzione.

  • art. 27 Cost.

    Nello stesso senso si è affermato che in tema di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa — funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall'art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall'art. 58, comma 1, I. 689 del 1981 e succ. mod. - che tenga in conto anche le potenzialità di reinserimento attivo intrinseche nelle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive diverse daquelle carcerarie, così da procedere all'individuazione, anche qualitativa, della pena più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01).

    La finalità rieducativa della pena orienta la valutazione prognostica del giudice nella scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva.

  • art. 58, comma 1, legge n. 689/1981

    Nello stesso senso si è affermato che in tema di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa — funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall'art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall'art. 58, comma 1, I. 689 del 1981 e succ. mod. - che tenga in conto anche le potenzialità di reinserimento attivo intrinseche nelle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive diverse daquelle carcerarie, così da procedere all'individuazione, anche qualitativa, della pena più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01).

    La valutazione della pena sostitutiva deve considerare anche la prevenzione speciale, insieme alle prospettive di reinserimento e alla proporzione della sanzione.

  • art. 62-bis c.p.

    In aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) la Corte ha ritenuto che ostassero a detto riconoscimento l'assenza di positivi elementi di valutazione.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall’assenza di elementi o circostanze favorevoli all’imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)

    La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo la decisione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La decisione sull’applicazione di una pena sostitutiva, in presenza dei presupposti di legge, richiede una valutazione discrezionale motivata che consideri i criteri di commisurazione della pena, l’idoneità rieducativa e preventiva della sostituzione e la prognosi di osservanza delle eventuali prescrizioni.
  • Nel selezionare una pena sostitutiva, il giudice deve valutarne anche la proporzione qualitativa e quantitativa e le concrete potenzialità di reinserimento, comparandole con le esigenze di prevenzione della reiterazione.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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