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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21098/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di usucapione proposta da un soggetto che sosteneva di avere posseduto per oltre vent'anni, uti dominus, due appezzamenti di terreno siti nel comune di Bonorva, catastalmente identificati con i mappali 13 e 19 del foglio 85 e formalmente intestati ai convenuti. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provati i fatti costitutivi dell'usucapione, in particolare il possesso continuato, esclusivo e idoneo ad escludere i proprietari dal godimento dei beni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1158 c.c., dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre a omesso esame/motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la motivazione d'appello fosse contraddittoria rispetto al complessivo materiale probatorio attestante il possesso ad usucapionem; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1167 c.c., assumendo che il taglio della legna compiuto dai proprietari non fosse idoneo a interrompere il possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado. Quanto alle denunciate violazioni di legge, le ha giudicate infondate: la Corte territoriale aveva infatti valutato il materiale probatorio secondo la corretta ripartizione dell'onere della prova gravante su chi invoca l'usucapione e aveva accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti del ricorso proposto, che non risultavano provati i caratteri della continuità ed esclusività del possesso, emergendo al più un uso promiscuo dei terreni da parte di entrambe le parti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma che disciplina l'usucapione immobiliare, la cui prova incombe su chi la invoca

  • art. 1167 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che il comportamento dei proprietari non avesse efficacia interruttiva del possesso; la Corte non ha condiviso la censura e ha ritenuto la valutazione di merito incensurabile

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la presunta carenza/contraddittorietà di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità del vizio di omesso esame quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione

Massime di principio

  • Chi agisce per usucapione deve provare in modo rigoroso il possesso continuato, pacifico, esclusivo e uti dominus per il tempo richiesto dalla legge; in difetto, la domanda va respinta.
  • La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua e fondata su un corretto riparto dell'onere probatorio, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello abbia semplicemente confermato quella di primo grado, operando il limite dell'art. 348-ter c.p.c.
  • L'esistenza di un uso promiscuo del bene da parte del preteso usucapiente e del proprietario è incompatibile con l'accertamento della continuità ed esclusività del possesso richiesto dall'usucapione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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