Cassazione Penale, Sentenza n. 02934/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 per gestione di centro di raccolta scommesse collegato a Stanleybet privo della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.. Ha sollevato molteplici censure: illegittima discriminazione subita da Stanleybet nelle gare pubbliche e conseguente impossibilita' di aderire alla regolarizzazione prevista dall'art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190/2014; contestazione della valenza 'sanante' della legge di stabilita' 2014 (comma 643) e dell'inefficacia penale della procedura fiscale (comma 644); vizio di interpretazione in relazione ai principi UE (artt. 43 e 49 TFUE) e presunta incompatibilita' delle restrizioni nazionali con il diritto dell'Unione; mancanza del dolo per legittima incertezza normativa ed errore scusabile; errata applicazione d'ufficio di pene accessorie in appello (art. 609 c.p.p. e divieto di reformatio in peius art. 597 c.p.p.); e censura per diniego della sospensione condizionale della pena alla luce di un precedente per patteggiamento ormai estinto (art. 445 c.p.p.), con conseguente prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la pronuncia di merito. In sostanza: la condanna di primo grado (Tribunale di Brescia, 11/07/2024: pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 10.000,00 di multa) e la conferma da parte della Corte d'appello (06/03/2025) restano efficaci; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Principali motivazioni della Cassazione: l'attivita' di raccolta scommesse e' subordinata alla concessione/licenza (art. 88 T.U.L.P.S.) e la giurisprudenza nazionale e sovranazionale non esclude la legittimità del sistema concessorio; la procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643, ove non esperita, non esclude la rilevanza penale di condotte pregresse e la mera opzione per la sanatoria fiscale del comma 644 non integra lo stesso effetto 'autorizzatorio'; chi contesta discriminazioni nell'accesso alle gare deve provare l'illegittima esclusione e non e' stato dimostrato che Stanleybet non poteva aderire alla procedura 643; l'errore di diritto o incertezza non esclude il dolo quando l'agente avrebbe dovuto informarsi o astenersi e il ricorrente ha proseguito l'attivita' anche dopo il rigetto della richiesta di licenza ex art. 88; l'applicazione d'ufficio delle pene accessorie in appello e' consentita; la questione relativa alla sospensione condizionale e all'effetto estintivo del precedente e' inammissibile in sede di legittimità e, comunque, la giurisprudenza permette la valutazione del precedente anche se intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; pertanto il ricorso e' inammissibile e rigettato.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
La condotta di raccolta o intermediazione di scommesse senza il prescritto titolo abilitativo integra il reato previsto da tale disposizione anche se l'attivita' e' esercitata in collegamento con operatori esteri; la regolarizzazione ai sensi del comma 643 ha effetti amministrativi/provvisori tali da consentire l'esercizio solo a valle del procedimento, mentre la sanatoria del comma 644 non produce equivalenti effetti penali 'salvifici' per i fatti precedenti.
legge 13 dicembre 1989, n. 401
Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna; la Corte ha affermato che il giudice d'appello puo' applicarle d'ufficio anche se non applicate in primo grado.
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiede la licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dei centri di raccolta scommesse; la mancanza di tale licenza e' elemento materiale della fattispecie incriminatrice salvo che l'esclusione dell'operatore dall'accesso al mercato sia provata come illegittima e discriminatoria.
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita')
Comma 643: procedura di regolarizzazione che, con il rispetto di condizioni, puo' portare all'attribuzione di licenze temporanee e ha rilievo per la non punibilita' delle condotte successive; comma 644: diversa modalita' di emersione fiscale che non esclude l'applicazione della norma penale per le condotte pregresse.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richieste di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sono rilevanti ma la Corte nazionale non ha ritenuto le restrizioni nazionali automaticamente incompatibili: la verifica di discriminazione o sproporzione richiede prova e valutazione caso per caso.
art. 606, comma 1 (lett. b) ed e) ), art. 609, art. 597, art. 616
Art. 606 regola i motivi di cassazione; art. 609 disciplina limiti della cognizione d'appello; la Cassazione conferma che l'applicazione d'ufficio delle pene accessorie in appello non contrasta con il divieto di reformatio in peius (art. 597), e l'art. 616 consente la declaratoria di inammissibilita'.
art. 20 e art. 164, comma 4
Art. 20: le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna; art. 164/4 e' richiamato in relazione alla disciplina dei benefici (segnalato dal ricorrente), ma la Corte non ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalita'.
Norma sull'estinzione del reato a seguito di sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la parte non abbia dedotto tempestivamente e in sede utile la rilevanza dell'estinzione rispetto al diniego della sospensione condizionale, e la giurisprudenza ammette comunque la valutazione del precedente.
Massime di principio
- Per gestire attivita' di raccolta scommesse in Italia e' indispensabile il titolo abilitativo amministrativo (concessione/licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.): la sua assenza e' elemento rilevante per la responsabilita' penale anche se l'attivita' e' collegata a operatori esteri autorizzati.
- La procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643, se effettivamente esperita e conclusa favorevolmente, puo' determinare un titolo amministrativo provvisorio con effetti sulla liceita' dell'attivita' successiva; la semplice adesione alla sanatoria fiscale del comma 644 non produce lo stesso effetto 'salvifico' rispetto a fatti pregressi.
- Chi denuncia discriminazioni o illegittime esclusioni dall'accesso al mercato deve provare l'illegittimita' del diniego; l'onere della prova grava su chi invoca la violazione del diritto dell'Unione e la discriminazione nei bandi.
- L'incertezza normativa o i contrasti giurisprudenziali non escludono automaticamente il dolo: l'agente imprenditoriale ha l'obbligo di informarsi e, in presenza di dubbi rilevanti, dovrebbe astenersi dall'esercizio dell'attivita' o attivare le procedure amministrative idonee.
- Il giudice d'appello puo' applicare d'ufficio le pene accessorie non adottate in primo grado poiche' conseguono di diritto alla condanna; cio' non configura necessariamente violazione del divieto di reformatio in peius.
- Le questioni costituzionali o unionistiche che richiedono una valutazione di incompatibilita' normativa possono rendere necessaria una valutazione caso per caso e, in mancanza di puntuali allegazioni probatorie, il giudice nazionale puo' rigettare le doglianze.
- Per ottenere la tutela penale o amministrativa sulla base della regolarizzazione e' preferibile esperire concretamente la procedura prevista (es. comma 643) prima di dedurre discriminazioni o invocare effetti esimenti.
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