Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20664 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2002, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e del recupero di crediti d'imposta indicati erroneamente. Il contribuente ne aveva contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione, sostenendo che mancassero un previo avviso di accertamento o un avviso bonario e che non fosse stato invitato a fornire chiarimenti. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso e la CTR della Campania aveva respinto l'appello dell'Agenzia, confermando l'illegittimità della cartella. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi congiuntamente esaminati, il vizio di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la cartella derivasse dalla correzione di un errore nell'indicazione dell'importo dichiarato nell'ambito di un controllo automatizzato, senza una pretesa ulteriore rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione. In tale situazione non occorrevano né un avviso di accertamento né una particolare motivazione della cartella: il richiamo alla dichiarazione era sufficiente, poiché il contribuente conosceva i presupposti della pretesa. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    In tema di riscossione delle imposte, allorchè l'Amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, deve escludersi un particolare onere di motivazione di tale provvedimento qualora la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, poichè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima.

    Nel controllo automatizzato, se la cartella corregge un mero errore materiale o di calcolo della dichiarazione e non introduce una pretesa ulteriore, il richiamo alla dichiarazione può soddisfare l'obbligo di motivazione; in questo caso non è necessario un avviso di accertamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    La decisione esclude che, nella fattispecie di controllo automatizzato fondata sulla correzione di un errore dichiarativo e senza una pretesa ulteriore, la mancata richiesta preventiva di chiarimenti renda illegittima la cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Una cartella emessa dopo controllo automatizzato può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione quando corregge un mero errore materiale o di calcolo e non formula una pretesa fiscale ulteriore rispetto a quanto dichiarato.
  • Se invece il controllo produce una rettifica sostanziale dei risultati dichiarati e introduce una pretesa ulteriore, la cartella assume natura impositiva: deve essere adeguatamente motivata e si applicano le garanzie proprie dell'attività di accertamento.
  • La necessità di un invito preventivo a fornire chiarimenti va valutata in relazione alla natura della liquidazione; la sua omissione non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella nei casi di mero errore rilevabile con controllo automatizzato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.