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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19290/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società concedente di leasing aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento dell’utilizzatrice per un credito chirografario derivante da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2007 e poi rinegoziato con atto integrativo del 30.11.2017. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, non adeguatamente indicati i pagamenti effettuati da terzi debitori dell’utilizzatrice e, dall’altro, che la concedente avesse concorso in un abusivo finanziamento della società in occasione della rinegoziazione. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, dopo c.t.u., aderendo alla tesi dell’abusiva concessione di credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto un solo motivo, formalmente come violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., sostenendo di avere accettato la rinegoziazione solo per agevolare l’utilizzatrice, di non avere assunto un rischio irragionevole e che il debito si era ridotto nel tempo grazie ad altri pagamenti; ha inoltre richiamato il principio per cui il finanziamento non è abusivo se la banca assume un rischio non irragionevole in vista del risanamento aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formulata come violazione dell’art. 1375 c.c., fosse non pertinente rispetto alla decisione impugnata, perché il Tribunale non aveva fatto applicazione di quella norma in tema di esecuzione secondo buona fede, ma aveva invece qualificato come abusivo il nuovo finanziamento rinegoziato del 30.11.2017 sulla base della mancanza di allegazioni e verifiche sulla situazione economico-patrimoniale dell’utilizzatrice. La Corte ha osservato che, una volta già intervenuta la risoluzione per inadempimento mediante clausola risolutiva espressa, il finanziatore non era tenuto a concedere un nuovo credito; inoltre, il principio invocato dalla ricorrente sull’assenza di abuso presuppone una valutazione ex ante ragionevole e supportata da piano economico-finanziario e verifiche sulla fattibilità del risanamento, verifiche che la ricorrente non aveva nemmeno allegato di avere svolto. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Il dovere di eseguire il contratto secondo buona fede rileva nell’apprezzamento dell’esatto adempimento e dei comportamenti accessori funzionali all’interesse della controparte, ma non copre la tolleranza verso un grave inadempimento né impone di concedere nuovo credito dopo la risoluzione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che richiami una norma non applicata dal giudice di merito è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di raddoppio.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando investe una norma estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La buona fede nell’esecuzione del contratto non può essere invocata per giustificare la prosecuzione o la concessione di nuovo credito dopo un grave inadempimento e la risoluzione del rapporto.
  • Il finanziamento può dirsi non abusivo solo se, sulla base di verifiche ex ante, sia ragionevole attendersi il superamento della crisi o la proficua permanenza sul mercato del debitore; occorrono allegazioni concrete su piano economico-finanziario e controlli sulla situazione patrimoniale.
  • La mera riduzione nel tempo dell’esposizione debitoria o il decorso di un certo lasso temporale tra rinegoziazione e insolvenza non escludono, di per sé, la natura abusiva del nuovo finanziamento, se manca la prova di una valutazione preventiva seria e ragionevole.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’assenza di verifiche e di allegazioni relative alla sostenibilità del nuovo credito, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale accertamento, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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