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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19614/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assegnatario)

La controversia

La controversia riguarda il subentro nel rapporto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Scafati, dopo il decesso dell'originaria assegnataria. Il tribunale aveva accolto la domanda del soggetto che chiedeva di subentrare, ritenendo integrato il requisito della stabile convivenza previsto dalla legge regionale Campania n. 18/1997. L'ente gestore aveva appellato sostenendo che mancasse prova rigorosa della stabile convivenza per almeno due anni, che la documentazione anagrafica dimostrasse una residenza diversa o comunque tardiva, e che l'omessa comunicazione della variazione del nucleo familiare all'ente fosse indice contrario. In cassazione l'ente ha dedotto cinque motivi: omesso esame di un fatto decisivo sulla stabile convivenza; violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1997 per errata interpretazione del requisito; omesso esame della pretesa prevalenza delle attestazioni pubbliche sulle testimonianze; violazione dell'art. 2700 c.c. per l'efficacia di fede privilegiata della certificazione e del rapporto della Polizia municipale; violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1997 per l'ammissibilità della prova testimoniale al posto della pubblica certificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le prime due censure mirassero a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva già accertato in fatto la stabile convivenza sulla base delle deposizioni testimoniali. Ha inoltre affermato che, per i parenti dell'assegnatario, l'art. 14 della legge regionale Campania n. 18/1997 consente la prova della stabile convivenza "nelle forme di legge" e quindi anche mediante testimonianze, mentre la certificazione anagrafica ha valore solo presuntivo e superabile con altri mezzi di prova. Quanto al rapporto della Polizia municipale, ha rilevato l'inammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto del documento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, legge Regione Campania n. 18/1997

    La stabile convivenza degli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado deve durare da almeno due anni e deve essere dimostrata nelle forme di legge.

  • art. 14 legge Regione Campania n. 18/1997

    In caso di decesso dell'assegnatario subentrano i componenti del nucleo familiare come definito dalla legge; per i parenti la prova della convivenza può essere data nelle forme di legge, mentre per i non parenti è richiesta anche idonea pubblica certificazione e finalità di reciproca assistenza morale e materiale.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la fede privilegiata degli atti pubblici, ma la Corte non ne accoglie la censura nei termini dedotti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere il contenuto del documento su cui fonda la censura, per consentire il controllo di decisività e rilevanza da parte della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze sul fatto decisivo non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il diritto del familiare non nasce automaticamente dal decesso dell'assegnatario, ma richiede la verifica di tutti i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, compresa la stabile convivenza.
  • Quando la norma richiede che la convivenza sia dimostrata "nelle forme di legge", la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, inclusa la prova testimoniale, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Per i soggetti legati da stretti vincoli di parentela o affinità, la pubblica certificazione non è necessariamente l'unico mezzo di prova della convivenza; la distinzione normativa rispetto ai conviventi non parenti va rispettata in sede interpretativa.
  • Il certificato anagrafico ha valore meramente presuntivo della residenza annotata e può essere superato da altre risultanze istruttorie valutate dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la censura si risolve nella contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • La censura fondata su un documento non è scrutinabile se il ricorrente non ne riproduce adeguatamente il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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