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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19354/2020 del 17/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della C.T.R. che aveva annullato sanzioni irrogate per l'irregolare compilazione della dichiarazione dell'accisa sul gas naturale (anno 2007) e per il ritardato versamento degli acconti per il 2008. L'Agenzia deduceva che la C.T.R. aveva errato nel ritenere che le rettifiche di fatturazione relative all'anno precedente (2006) non dovessero concorrere alla determinazione della base per i ratei mensili d'acconto dell'anno oggetto di dichiarazione (2007) e che, inoltre, aveva impropriamente escluso le sanzioni richiamando una presunta incertezza normativa/errore scusabile senza fornire elementi concreti di incertezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio (anche dalla sentenza Cass. 19.12.2019, n. 34088) secondo cui la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati, comprese le rettifiche di fatturazione dell'anno precedente, diviso per dodici, applicando le aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Ne consegue che il maggiore gravame emergente dalle rettifiche, pur accertato solo in sede di conguaglio, poteva dar luogo a mancati versamenti in acconto e all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Inoltre la C.T.R. aveva motivato la non applicazione delle sanzioni con argomentazioni generiche sulla presunta incertezza normativa e buona fede, senza dimostrare elementi concreti costituenti errore scusabile ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997. Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso proposto dalla UTILITÀ S.p.A.. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13

    Le sanzioni previste dall'art. 13 sono applicabili quando vi siano mancati, anche parziali, versamenti in acconto dovuti: il maggior debito derivante da rettifiche di fatturazione che non siano state recepite nei versamenti in acconto può integrare la fattispecie sanzionatoria.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 50, comma 1

    Norma richiamata nel quadro normativo relativo all'accisa sul gas naturale e alla disciplina dichiarativa; la Corte l'ha considerata nel contesto generale delle disposizioni sul tributo ma ha posto specifico rilievo sull'art. 26, comma 13.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 13 (T.U.A.)

    art. 26, comma 13, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 48/2010

    La base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati nell'anno precedente, comprese le rettifiche di fatturazione, diviso per 12, applicando le aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Pertanto le rettifiche dell'anno precedente devono concorrere alla determinazione degli acconti.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 6

    L'esimente dell'errore scusabile richiede l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa o di elementi concreti che possano giustificare la buona fede del contribuente; mere affermazioni generiche su incertezza, prassi non univoca o buona fede non sono sufficienti per escludere le sanzioni.

  • Cass. civ., sez. trib., 19.12.2019, n. 34088

    Precedente specifico che ha chiarito i criteri di calcolo degli acconti (inclusione delle rettifiche di fatturazione) e il livello di prova richiesto per configurare l'errore scusabile: la Corte di legittimità lo ha richiamato come linea interpretativa consolidata.

Massime di principio

  • Per l'accisa sul gas naturale la base per i ratei mensili d'acconto è il totale dei consumi fatturati nell'anno precedente, comprensivo delle rettifiche di fatturazione; tali rettifiche vanno quindi tenute in conto nel calcolo degli acconti anche se emergono solo in sede di conguaglio.
  • Se le rettifiche aumentano il carico fiscale e gli acconti non vengono conseguentemente versati, possono applicarsi le sanzioni previste dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997.
  • La qualificazione dell'errore come 'scusabile' ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 richiede prove concrete di oggettiva incertezza normativa (es. prassi amministrativa univoca, autorevole contrasto giurisprudenziale o norme ambigue in modo provabile); mere asserzioni di buona fede o di mancanza di orientamento non sono sufficienti.
  • In presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte può compensare le spese di lite tra le parti.
  • Quando non servono ulteriori accertamenti di fatto la Corte di cassazione, dopo aver cassato la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito rigettando o accogliendo il ricorso originario.

Testo integrale

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