Cassazione Civile, Sentenza n. 19360/2020 del 17/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per presunte omesse ritenute derivanti dalla riclassificazione di una differenza tra prezzo indicato in contratti preliminari e prezzo nel contratto definitivo come utile extracontabile distribuito ai soci. La società ha proposto 13 motivi in cassazione: questioni di sospensione del giudizio per pendenza di accertamento "pregiudicante", contraddittorio e litisconsorzio necessario con i soci, violazioni del diritto di difesa e della motivazione dell'atto, presunta irregolarità nella sottoscrizione dell'avviso, carenze informative e di verbali di chiusura della verifica, ammissibilità di nuove deduzioni in appello (art.57 d.lgs.546/1992), valutazione di fatto sulla diversità tra preliminare e definitivo, questioni di deducibilità del costo e mancata rettifica delle rimanenze.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi: molti censure introdotte in cassazione per la prima volta (es. mancata sottoscrizione, questioni nuove) sono inammissibili; le doglianze relative a violazioni informative o di forma non hanno dimostrato il concreto pregiudizio richiesto dalla giurisprudenza e dunque non determinano invalidità dell'atto; la CTR ha correttamente valutato il materiale probatorio, ritenendo non credibile l'aumento del prezzo dal preliminare al definitivo e fondando l'accertamento sulla documentazione contabile e sul verbale di accesso. Pertanto è confermato l'accertamento nei termini valutati in sede di merito. Il ricorrente è condannato alle spese di lite e al pagamento delle somme liquidate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
richiamato in punto di cumulo delle sanzioni come eccezione riservata in sede di merito
art. 44 TUIR
norma richiamata come base giuridica per l'accertamento di distribuzione di utili extracontabili
legge n. 212/2000 artt. 7 e 12
art.7: requisiti di motivazione dell'atto tributario; art.12 (commi 2 e 7): obblighi informativi nelle verifiche fiscali; la Corte richiede prova del pregiudizio derivante da eventuali violazioni per affermarne l'invalidità dell'atto
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
limita l'ammissibilità di domande nuove in appello; la CTR ha ritenuto inammissibili argomentazioni introdotte tardivamente sulla diversità tra preliminare e definitivo
art. 295 c.p.c.
riferito al regime di sospensione quando è pendente l'accertamento pregiudicante; la Corte osserva che la società non aveva allegato la pendenza nei gradi di merito
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
norma sulla sottoscrizione degli atti; la Corte ricorda la consolidata interpretazione secondo cui la figura dell'"impiegato della carriera direttiva" oggi corrisponde al personale della terza area e che le contestazioni tardive sulla validità della sottoscrizione sono inammissibili se proposte per la prima volta in cassazione
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato in ordine al principio di competenza e alla deducibilità del costo; la Corte ha ritenuto la questione nuova e non prospettata in precedenza
art. 360 cod. proc. civ.
richiamato per i motivi di cassazione (vizi di diritto), con la Corte che valuta l'ammissibilità e il carattere decisivo delle censure
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per vizi di procedimento e diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto le doglianze non fondate
Massime di principio
- Alcune questioni processuali rilevanti (es. sospensione per accertamento pregiudicante, nullità della sottoscrizione) devono essere sollevate e provate già nei primi gradi di giudizio; non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione salvo casi eccezionali
- Le violazioni formali e informative degli obblighi di verifica non comportano automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla propria difesa
- Le valutazioni di fatto e di credibilità operate dalla Commissione tributaria di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione se non per violazione di legge; contestazioni generiche non superano il controllo di legittimità
- Nel contenzioso tributario le argomentazioni nuove in appello sono disciplinate dall'art.57 d.lgs.546/1992: il giudice può dichiararne l'inammissibilità se introducono domande nuove rispetto al ricorso introduttivo
- Per questioni inerenti alla validità formale degli atti (es. sottoscrizione e poteri del sottoscrittore) la giurisprudenza tende a considerare valide le sottoscrizioni operate da personale della prevista area funzionale, e la contestazione tardiva può essere dichiarata inammissibile
- Quando l'accertamento concerne una società e da esso derivano rettifiche a carico dei soci, l'accertamento della società costituisce presupposto logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci; la pendenza dell'accertamento societario va allegata tempestivamente se si invoca la sospensione
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