Cassazione Civile, Sentenza n. 19342/2020 del 17/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ex art. 100 c.p.c., atteso che la ricorrente ha manifestato di non voler più ottenere la decisione e ha avviato l'integrale pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, avendo l'Avvocatura dello Stato manifestato il "nulla osta" in tal senso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva emesso avviso di rettifica n. 20930/2005 per il recupero di dazi all'importazione su prodotti di maglieria importati dalla Giamaica con regime preferenziale ACP (Accordo di Cotonou). Prenatal S.p.A. aveva impugnato la pretesa davanti alla C.T.P. di Varese (sentenza sfavorevole) e poi in appello alla C.T.R. della Lombardia (appello respinto). In Cassazione la società aveva proposto ricorso con sette motivi. Tuttavia, prima della decisione di legittimità la società ha depositato istanza manifestando disinteresse a ottenere la decisione e dichiarando di aver preso contatto con l'Ufficio per l'integrale pagamento del dovuto, a seguito di pronunce di questa Corte sfavorevoli alle sue tesi.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
è stato invocato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse: se il ricorrente rinuncia all'interesse alla decisione (ad es. perché ottiene quanto richiesto o paga quanto dovuto), la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso
Accordo di Cotonou
costituiva il quadro normativo di riferimento per il regime preferenziale invocato relativamente all'origine preferenziale delle merci; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla correttezza dell'applicazione di tale accordo dato che il ricorso è stato dichiarato improcedibile
Massime di principio
- Se il ricorrente perde l'interesse alla decisione (ad es. per pagamento integrale del dovuto o per transazione) il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse (improcedibilità) ex art. 100 c.p.c.
- L'improcedibilità comporta che il giudice non decide nel merito: la pronuncia non risolve la questione sostanziale e non crea un precedente favorevole al ricorrente
- In presenza di sopravvenuto disinteresse le spese processuali possono essere compensate, specie se la controparte (o il suo difensore istituzionale) manifesta consenso o "nulla osta" alla compensazione
- Se l'obiettivo è ottenere chiarimenti di diritto o un principio giurisprudenziale, il ricorrente dovrebbe valutare con attenzione prima di estinguere o pagare la controversia, perché il pagamento può rendere il ricorso improcedibile e far perdere la possibilità di una pronuncia di merito
- Per evitare decisioni sul punto d'interesse, è utile comunicare tempestivamente al giudice la sopravvenuta mancanza di interesse e concordare, se possibile, soluzioni procedurali condivise sulle spese
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