Cassazione Civile, Sentenza n. 19341/2020 del 17/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IVA (anno 2005) relativo alla mancata detrazione dell'IVA su costi per consulenze professionali sostenuti dalla controllante e riaddebitati alla società veicolo (ricorrente). L'Ufficio ha ritenuto i costi non inerenti in quanto riconducibili ad attività di shareholder (interesse esclusivo della controllante). In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. La ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi sia processuali (termini, motivazione dell'avviso, omissioni probatorie) sia sostanziali (errata applicazione del principio di inerenza ai fini IVA). La Corte di Cassazione ha esaminato i vari motivi, rigettando o dichiarando inammissibili quelli processuali e di merito attinenti alla valutazione di fatto, ma accogliendo i motivi che contestavano l'applicazione del criterio di inerenza, alla luce del principio di neutralità IVA sancito dalla giurisprudenza comunitaria e interna.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi settimo e ottavo (relativi al diritto di detrazione IVA e al concetto di inerenza), ritenendo che la CTR non si sia conformata al principio di neutralità dell'IVA e non abbia verificato se l'operazione fosse macroscopicamente antieconomica (condizione che legittimerebbe la esclusione della detrazione). Ha invece rigettato i primi quattro motivi e dichiarato inammissibili i motivi quinto, sesto, nono e decimo. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (art. 17)
Riferimento al principio di neutralità dell'IVA e al diritto alla detrazione della IVA assolta a monte; la Corte richiama la giurisprudenza comunitaria che tutela la detraibilità salvo che l'operazione sia estranea all'attività imprenditoriale.
D.P.R. n. 633/1972 (art. 19)
Norma nazionale sul diritto alla detrazione: la Corte sottolinea che la detrazione IVA va valutata secondo i principi di neutralità e che non richiede la prova di un specifico vantaggio economico, ma l'afferenza all'attività soggetta a IVA.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (art. 75, comma 5)
Norma richiamata dalla CTR per il concetto di inerenza ai fini delle imposte dirette; la Cassazione osserva che l'interpretazione dell'inerenza ai fini IVA deve essere coerente con i principi comunitari e non può essere applicata rigidamente come nelle imposte dirette.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (art. 109, comma 5)
Richiamata in relazione al tema dell'inerenza e della deducibilità: la Corte distingue l'ambito dell'imposta diretta da quello dell'IVA, ribadendo che per l'IVA l'inerenza è valutata in modo qualitativo e nel segno della neutralità.
Legge n. 212/2000 (art. 12, comma 7)
Richiamata in relazione al termine dilatorio e al contraddittorio; la Corte ritiene che il termine di cui all'art. 12, comma 7 non trovi applicazione all'atto impugnato in assenza di un accesso in loco comprovato.
Legge n. 212/2000 (art. 7)
Richiamata quanto alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte osserva che l'assenza di trascrizione dell'avviso nel ricorso impedisce la verifica di censure relative alla motivazione.
D. Lgs. n. 472/1997 (artt. 16, 17)
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non censurata adeguatamente in Cassazione la specifica statuizione sulle sanzioni, dichiarando il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile (artt. 115, 116, art. 360 comma 1 n. 4)
Richiamati in tema di valutazione libera delle prove e dei limiti del sindacato di legittimità: la Corte conferma che il giudizio di fatto e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in casi tassativi.
D. Lgs. n. 546/1992 (art. 36)
Richiamato in relazione al dovere di motivazione delle sentenze dei giudici tributari; la Corte ha esaminato eventuali omissioni di motivazione ma ha rigettato le deduzioni per carenza probatoria procedurale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 267 TFUE)
Invocato dal ricorrente in tema di questione pregiudiziale; la Corte richiama la giurisprudenza comunitaria sul diritto alla detrazione e sul principio di neutralità, senza rimessione alla Corte di Giustizia in questa sede.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA va valutato in funzione del principio di neutralità dell'IVA: non è necessario dimostrare un vantaggio economico diretto, ma che l'acquisto/servizio sia collegato all'attività soggetta a IVA.
- Per escludere la detrazione IVA l'Amministrazione deve dimostrare che l'operazione è macroscopicamente antieconomica o palesemente estranea all'attività: il mero giudizio di incongruità del costo non è sufficiente.
- La valutazione dell'inerenza ai fini IVA è qualitativa e differente dall'inerenza ai fini delle imposte dirette (TUIR); i criteri applicati alle imposte dirette non si trasferiscono automaticamente al regime della detrazione IVA.
- In sede di Cassazione le questioni di merito strettamente provvisorie e la rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili: il sindacato è limitato ai vizi di diritto e alle omissioni di motivazione rilevabili legalmente.
- Se si contestano vizi dell'avviso di accertamento (motivazione, termini, ecc.) è essenziale che detti atti siano trascritti e dedotti in modo preciso nei gradi precedenti; altrimenti le nullità possono risultare improduttive o inammissibili in Cassazione.
- In casi analoghi, il contribuente può ottenere l'accoglimento se dimostra che i costi concorrevano alla formazione del 'monte costi' dell'operazione e l'Amministrazione non prova la macroscopica antieconomicità.
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