Cassazione Civile, Sentenza n. 19359/2020 del 17/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al costo di acquisto di aree edificabili. L'Ufficio rilevava che il prezzo indicato nel contratto definitivo (EUR 660.000) era superiore al prezzo indicato nei preliminari (EUR 413.165,32) e qualificava la differenza come costo inesistente dedotto indebitamente. In appello la contribuente denunciava plurime violazioni procedurali e di merito: decisione in udienza fissata per sospensione senza possibilità di deposito, insufficiente indicazione delle ragioni del controllo (art. 12 legge n. 212/2000), omissione del processo verbale di chiusura, mancata considerazione della diversa identificazione dei terreni tra preliminare e atto definitivo, mancata valutazione di prestazioni in natura incluse nel prezzo, omissioni motivazionali su fatti decisivi e rilevanza dell'IRAP e delle rimanenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché la ricorrente non ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalle presunte violazioni processuali o informative. Sul merito la Corte ha confermato che l'accertamento si fondava su elementi probatori idonei a ritenere che il corrispettivo effettivamente convenuto corrispondesse alla somma indicata nei preliminari; inoltre la CTR ha legittimamente escluso questioni sollevate per la prima volta e ha rilevato l'assenza di produzione dell'atto pubblico di trasferimento che avrebbe permesso il confronto tra preliminare e definitivo. Le censure relative a prestazioni in natura e a effetti sulle rimanenze non sono state adeguatamente quantificate dalla ricorrente e quindi non idonee a ribaltare l'accertamento. Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992
artt. 30, 31, 32, 33, 34, 57
Le norme processuali invocate non sono idonee, di per sè, a determinare l'annullamento della decisione se non è provato il concreto pregiudizio per il diritto di difesa; inoltre l'omissione di esame di motivi va valutata nella sua offensività e richiede prova dell'effetto sulla decisione
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
La mancata o tardiva indicazione delle ragioni del controllo non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre dimostrare il pregiudizio concreto subito dal contribuente a causa dell'irregolarità informativa
d.lgs. n. 472 del 1997
Riferimento al cumulo delle sanzioni: la CTR ha lasciato salvo l'eventuale applicarsi del cumulo sanzionatorio previsto dalla norma
codice di procedura civile
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, 4, 5) e art. 112
I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare l'effetto delle presunte violazioni sull'ingiustizia della decisione; l'assenza di tale dimostrazione rende i motivi inammissibili
Massime di principio
- La censura di vizi processuali in sede di impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa; la mera irregolarità formale non basta.
- La mancata o imprecisa indicazione delle ragioni di una verifica fiscale (art. 12 Statuto del contribuente) non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo: è necessario provare che la carenza informativa abbia effettivamente pregiudicato la difesa.
- Quando si contesta la discrepanza tra preliminare e atto definitivo, il giudice può escludere la doglianza se la parte non produce l'atto pubblico di trasferimento che consenta il confronto; l'onere probatorio grava sul contribuente.
- Eccezioni di novità di dogana o profili emergenti per la prima volta in appello possono essere respinte se non documentate o se la parte non dimostra come avrebbero inciso sul risultato dell'accertamento.
- Allegazioni riguardanti corrispettivi complessi (parte in denaro e controprestazioni in natura) richiedono una puntuale quantificazione per influire sull'esito dell'accertamento; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Questioni relative all'applicazione del principio di competenza o di cassa non sono decisive quando l'accertamento riguarda la determinazione quantitativa del prezzo effettivamente convenuto tra le parti.
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