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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19355/2020 del 17/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto il gravame della contribuente ritenendo che le rettifiche di fatturazione relative ad anni anteriori (nella specie, rettifiche sul 2007 operate nel 2008) non potessero essere incluse nella base di calcolo dei ratei mensili d'acconto per l'anno di dichiarazione (2009). L'Agenzia sosteneva che, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 504/1995, la base dei ratei di acconto è costituita dal totale dei consumi fatturati nell'anno precedente "anche mediante rettifiche di fatturazione", e che la mancata inclusione di tali rettifiche aveva determinato mancati versamenti d'acconto sanzionabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 26, comma 13, D.Lgs. 504/1995 debba essere interpretato nel senso che la base di calcolo dei ratei mensili di acconto comprende il totale dei consumi fatturati nell'anno precedente anche se costituito da rettifiche di fatturazione. Di conseguenza la mancata inclusione delle rettifiche operate nel 2008 (riguardanti consumi del 2007) ha comportato l'insufficiente versamento degli acconti per il 2009 e l'applicabilità delle sanzioni ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Ha invece rigettato il motivo incidentale della società relativo all'errore scusabile/certezza normativa per inammissibilità per difetto di specificità (la censura non risultava tempestivamente dedotta nei precedenti gradi). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dalla UTILITÀ S.p.A.. Spese compensate integralmente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 13

    "la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati - anche mediante rettifiche di fatturazione - nell'anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all'imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo"

    La Corte interpreta la norma come comprensiva, per il calcolo degli acconti, dei consumi fatturati nell'anno precedente anche se derivanti da rettifiche di fatturazione effettuate in quell'anno, indipendentemente dall'anno a cui le rettifiche attengono.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Le insufficienti compilazioni/omissioni nei versamenti d'acconto, derivanti dalla mancata inclusione delle rettifiche nella base d'imponibile, giustificano l'applicazione delle sanzioni previste da tale disposizione.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6

    La norma è richiamata dalla contribuente con riferimento all'errore scusabile/certezza normativa, ma la Corte non entra nel merito perché la questione non è risultata specificamente dedotta nei giudizi di merito e quindi il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento giurisdizionale del motivo di cassazione per violazione di legge (errata applicazione di norme materiali).

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Norma richiamata per l'inammissibilità del motivo incidentale per difetto di specificità nella formulazione del motivo in cassazione.

Massime di principio

  • Per il calcolo degli acconti d'accisa sul gas naturale si deve prendere come base i consumi fatturati nell'anno precedente alla dichiarazione, e tali consumi comprendono anche le rettifiche di fatturazione emesse in quell'anno, anche se riferibili ad anni di consumo anteriori.
  • La mancata inclusione nelle rate d'acconto di fatturazioni rettificative emesse nell'anno precedente può determinare insufficienti versamenti e dare luogo a sanzioni ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
  • Le eccezioni di carattere processuale o di errore scusabile/certezza normativa devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito; se non risultano dagli atti di causa, saranno inammissibili in cassazione per difetto di specificità.
  • Se la giurisprudenza ha ormai consolidato l'interpretazione di una norma, il che avviene anche con precedenti recenti della Cassazione, ciò influisce sull'esito delle controversie analoghe e può comportare la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Testo integrale

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