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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13043/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna in materia di stupefacenti, deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità; 2) omessa motivazione sulla misura della diminuzione di pena conseguente alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito aveva valorizzato quantità di sostanza e modalità della condotta, desumendo sistematicità e professionalità dell'attività illecita, e che la determinazione della riduzione di pena e il diniego delle attenuanti generiche erano stati adeguatamente motivati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Ai fini della lieve entità occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma, sia relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza); è legittimo negare la riqualificazione quando tali elementi evidenzino sistematicità e professionalità della condotta.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    La misura della diminuzione di pena per la circostanza attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata in modo sintetico, valorizzando gli elementi ritenuti determinanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi a sostegno della concessione; l'incensuratezza non è più sufficiente, da sola, a imporne il riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, ove vi sia profilo di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli indici normativi, senza isolare soltanto la quantità della sostanza o soltanto le modalità della condotta.
  • La presenza di elementi sintomatici di sistematicità e di svolgimento professionale dell'attività illecita è incompatibile con la qualificazione del fatto come di lieve entità.
  • La determinazione della misura della diminuzione di pena per una circostanza attenuante costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica su tutti gli elementi valutati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice escluda la presenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento; l'incensuratezza, da sola, non è elemento decisivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può legittimare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende se il ricorso presenti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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