Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, osservando che i motivi dedotti miravano a contestare la valutazione giuridica e la ricostruzione del fatto già compiute nell'ordinanza revocanda, e non un errore di fatto risultante da una svista percettiva. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, già dipendente pubblico, ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro il licenziamento disciplinare irrogato il 4 maggio 2011. Sosteneva che la Corte avesse errato nel computo dei termini del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001: secondo lui il procedimento si sarebbe concluso già il 17 dicembre 2010 con la trasmissione della documentazione dalla Corte dei conti all'ufficio competente, sicché il licenziamento sarebbe stato tardivo; inoltre contestava il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per la contestazione dell'addebito, che avrebbe dovuto decorrere dal 1 ottobre 2010, data di trasmissione degli atti al capo dipartimento. Nella memoria ribadiva anche la censura sul momento di acquisizione della notizia dell'illecito da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non integrassero errore di fatto revocatorio, ma critica di merito alla precedente decisione, poiché l'ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato e deciso sui punti relativi alla decorrenza dei termini e alla tempestività della contestazione, individuando il dies a quo nell'11 gennaio 2011 e ritenendo tempestivo il licenziamento del 4 maggio 2011.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001
regola i termini e le scansioni del procedimento disciplinare nel pubblico impiego; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestiva la contestazione e non spirato il termine perentorio prima del licenziamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorrente lo ha richiamato per formulare il motivo, ma la Corte ha escluso che le censure fossero riconducibili a un vero errore revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè per una falsa percezione di un dato processuale o documentale, non per contestare valutazioni o interpretazioni giuridiche.
disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ammessa nei limiti dell'errore di fatto così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
richiamato per il procedimento camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente rilevabile, consistente in una divergenza tra la realtà processuale risultante dagli atti e quella supposta nella decisione.
- Non integra errore revocatorio la censura che, pur formalmente prospettata come errore di fatto, miri in realtà a contestare l'interpretazione degli atti, la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione già svolta dal giudice di legittimità.
- Se la pronuncia revocanda ha effettivamente esaminato il motivo o il punto di controversia, anche con motivazione ritenuta insufficiente o non persuasiva, la doglianza non può essere veicolata mediante revocazione, ma eventualmente attraverso i mezzi di impugnazione pertinenti nei limiti consentiti.
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, ai fini della verifica della tempestività della contestazione e della sanzione, rileva la decorrenza del termine individuata sulla base della conoscenza dell'illecito da parte dell'ufficio competente, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito o di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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