Cassazione Civile, Ordinanza n. 25362/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare di una società fallita ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto del 6 marzo 2007 con cui la società poi fallita aveva ceduto alla ricorrente due rami d'azienda relativi a punti vendita. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della cessionaria. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: con i primi quattro ha denunciato violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame, sostenendo che non sarebbe stata provata l'anteriorità del credito ammesso al passivo, che non sarebbero stati correttamente valutati i presupposti dell'azione revocatoria, in particolare l'eventus damni, e che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare specifici motivi di appello e fatti decisivi, tra cui la distanza temporale tra atto dispositivo e fallimento e l'effettivo pagamento del prezzo; con il quinto ha dedotto incompetenza del Tribunale di Cosenza e nullità del procedimento, invocando la competenza del giudice fallimentare e la disciplina della legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non rispettavano l'onere di specifica esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., risultavano generici nella denuncia delle norme violate e, soprattutto, miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, ribadendo che l'azione revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento e che la mancata assegnazione alla sezione fallimentare attiene all'organizzazione interna dell'ufficio, senza incidere sulla competenza né determinare nullità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria esperita dalla curatela per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi della decisione.
È il parametro invocato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
È il parametro invocato per le censure di omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per dedurre omesso esame di motivi di appello, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; il ricorso è stato ritenuto non conforme a tale requisito.
Fondamento della competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento per le azioni revocatorie fallimentari.
art. 66 l.f.
Richiamato nel quinto motivo in tema di competenza e procedura, ma la censura è stata disattesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere un'esposizione completa e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali; la mera evocazione generica delle norme violate non consente alla Corte di comprendere compiutamente la controversia.
- Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.
- In materia di revocatoria fallimentare, la competenza funzionale appartiene al tribunale che ha dichiarato il fallimento; la mancata assegnazione della causa alla sezione fallimentare è un profilo organizzativo interno e non determina incompetenza né nullità.
- Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un rilevante passivo societario già in epoca anteriore all'atto dispositivo, la contestazione in cassazione della pretesa insussistenza dell'eventus damni è inammissibile se si risolve in una diversa lettura delle prove.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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