Parere n. 1312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai signori Angioi Giammarco e Atzeni Silvia contro il Comune di Carbonia (SU) per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. 36853 del 22 settembre 2020 di rigetto dell’istanza di applicazione di sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; b) dell’ordinanza n. 180 del 6 novembre 2020 di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 23/85, per l'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi; c) di tutti gli altri atti presupposti, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio e dell’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, nonché la successiva ingiunzione di pagamento adottata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Gli interessati sostenevano che le opere costituissero una parziale difformità dal titolo edilizio e che la demolizione avrebbe compromesso la staticità delle parti legittime dell’immobile, richiamando una perizia tecnica, le reiterate proroghe concesse dal Comune e i principi di proporzionalità e adeguatezza. Contestavano inoltre la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, nonché l’applicazione della sanzione massima e l’obbligo di demolire mentre era pendente l’istanza di fiscalizzazione. Deducevano violazione degli artt. 6 e 7 della l.r. n. 23/1985, degli artt. 3, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione abusiva, realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica in area soggetta a vincolo di Centro matrice, era già stata effettuata nell’ordinanza di demolizione del 2017, divenuta definitiva e quindi non più contestabile in sede di impugnazione del successivo provvedimento sulla fiscalizzazione. L’ampliamento della volumetria al di fuori della sagoma esistente integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), e sanzionabile con demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 2. La consistenza dell’abuso integra inoltre una variazione essenziale, che esclude la fiscalizzazione prevista dall’art. 34, comma 2, limitata alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo. Quanto agli interventi di ristrutturazione in assenza o totale difformità, l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 pone la demolizione come sanzione principale e consente la sanzione pecuniaria solo in presenza di difficoltà tecniche emerse nella fase esecutiva. L’onere di dimostrare rigorosamente l’impossibilità di demolire senza pregiudizio per le parti conformi grava sul privato. La perizia prodotta non attestava un’impossibilità oggettiva e assoluta, ma soltanto l’impraticabilità della demolizione immediata senza la previa realizzazione e autorizzazione di strutture portanti; tale circostanza rappresentava una difficoltà organizzativa e non escludeva il ripristino. È stata quindi respinta anche la censura di illegittimità derivata dell’ingiunzione. La sanzione di 20.000 euro è stata ritenuta conforme all’art. 6 della l.r. n. 23/1985, come sostituito dall’art. 8 della l.r. n. 8/2015, trattandosi di abuso realizzato in area rientrante nell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e non ottemperato entro il termine di novanta giorni.
Osservazioni
Qualificazione dell’intervento abusivo
La qualificazione dell’opera come nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica era già contenuta nell’ordinanza di demolizione del 2017, divenuta definitiva. Tale qualificazione non poteva essere rimessa in discussione nel procedimento relativo alla richiesta di fiscalizzazione.
Esclusione della fiscalizzazione per variazione essenziale
La nuova volumetria realizzata al di fuori della sagoma esistente integra una nuova costruzione e una variazione essenziale, non riconducibile alla mera parziale difformità dal titolo. La conversione della demolizione in sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non è quindi applicabile.
Onere di provare l’impossibilità della demolizione
La dimostrazione dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per le parti legittime grava sul privato e deve essere rigorosa. La perizia prodotta attestava soltanto che la demolizione immediata avrebbe richiesto la previa realizzazione e autorizzazione di strutture portanti, senza dimostrare un’impossibilità oggettiva e assoluta.
Ingiunzione della sanzione pecuniaria
L’ingiunzione non è illegittima per derivazione, poiché il rigetto della richiesta di fiscalizzazione è legittimo. La sanzione massima di 20.000 euro è applicabile agli abusi realizzati nelle aree e negli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro novanta giorni.
Norme richiamate
art. 6 l.r. n. 23/1985
Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
In caso di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione entro novanta giorni, per gli abusi realizzati nelle aree e negli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, è irrogata la sanzione nella misura massima di 20.000 euro.
art. 7 l.r. n. 23/1985
La disciplina regionale sulla sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria non consente la fiscalizzazione per interventi qualificati come nuova costruzione abusiva o variazione essenziale.
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001
Costituisce intervento di nuova costruzione anche l’ampliamento dei manufatti esistenti all’esterno della sagoma esistente.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, è prevista la demolizione.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
La consistenza dell’intervento abusivo può integrare una variazione essenziale, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio più grave.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, la demolizione costituisce la sanzione principale; la sanzione pecuniaria è possibile soltanto quando emergano difficoltà tecniche nell’esecuzione della demolizione.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La fiscalizzazione è prevista per opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non è consentita per opere costituenti variazioni essenziali.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo alla disposizione consente l’applicazione della sanzione massima prevista dalla disciplina regionale per gli abusi realizzati nelle aree e negli edifici ivi indicati.
È stato richiamato dal Comune quale disciplina dell’autorizzazione paesaggistica per le opere realizzate in area vincolata.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondate le censure di difetto di motivazione riferite ai provvedimenti impugnati.
Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 6852
La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione.
Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2024, n. 7948
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità, la demolizione è la prima opzione sanzionatoria; la sanzione pecuniaria è una possibilità subordinata all’emersione di difficoltà tecniche esecutive.
Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2024, n. 2072
L’onere di dimostrare l’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte conforme grava sul privato e deve essere assolto rigorosamente.
Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8514
È confermato l’onere del privato di fornire una prova rigorosa dell’impossibilità tecnica della demolizione senza pregiudizio per le parti legittime.
Massime di principio
- La qualificazione dell’abuso edilizio contenuta nell’ordine di demolizione divenuto definitivo non può essere rimessa in discussione nel successivo procedimento relativo alla richiesta di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.
- La fiscalizzazione prevista per le opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio non è applicabile agli interventi qualificabili come nuova costruzione abusiva o variazione essenziale.
- La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria costituisce una possibilità da valutare nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione, successiva e autonoma rispetto all’adozione dell’ordine stesso.
- L’onere di dimostrare l’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare le parti legittime dell’immobile grava sul privato e richiede una prova tecnica rigorosa; le mere difficoltà organizzative o la necessità di predisporre opere preliminari non sono sufficienti.
- L’ingiunzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione non è illegittima per derivazione quando il diniego della fiscalizzazione sia legittimo.
- La sanzione massima prevista dalla disciplina regionale può essere applicata quando l’abuso ricade nelle aree o negli edifici richiamati dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e l’ordine di demolizione non sia stato adempiuto entro il termine stabilito.
Rigetto del ricorso straordinario sulla fiscalizzazione di un abuso edilizio
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da due proprietari contro il Comune di Carbonia per l’annullamento del diniego di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione e della successiva ingiunzione di pagamento di 20.000 euro per l’inottemperanza all’ordine di demolizione. La Sezione ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e vicenda amministrativa
I ricorrenti avevano eseguito lavori per ricavare una dependance, acquisendo alcuni titoli edilizi. A seguito di un sopralluogo della Polizia municipale del 14 dicembre 2015 erano state rilevate difformità rispetto alle autorizzazioni. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, mentre il procedimento amministrativo aveva condotto all’ordinanza n. 284 del 10 novembre 2017, avente a oggetto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Dopo l’ordinanza, i ricorrenti avevano presentato plurime istanze di annullamento, revoca o sospensione, ottenendo varie proroghe della sospensione degli effetti dell’ordine. Il 15 maggio 2019 avevano inoltre chiesto la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, depositando una perizia tecnico-strutturale.
Provvedimenti impugnati e motivi
Con provvedimento del 22 settembre 2020 il Comune aveva respinto la richiesta di fiscalizzazione, ritenendo che l’art. 7 della l.r. n. 23/1985 e l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 fossero applicabili soltanto alle ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire. Secondo il Comune, l’abuso principale costituiva invece una nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in area sottoposta al vincolo di Centro matrice.
Con ordinanza n. 180 del 6 novembre 2020 il Comune aveva ingiunto il pagamento di 20.000 euro ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l.r. n. 23/1985, per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
I ricorrenti deducevano violazione della disciplina sulla fiscalizzazione, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Sostenevano che la demolizione avrebbe compromesso la staticità delle parti conformi dell’immobile e che la perizia non fosse stata adeguatamente confutata dal Comune. Contestavano inoltre l’applicazione della sanzione massima e l’obbligo di demolire durante l’esame della domanda di fiscalizzazione.
Definitività della qualificazione dell’abuso
La Sezione ha rilevato che la qualificazione giuridica dell’intervento era stata compiuta nell’ordinanza di demolizione del 2017, divenuta definitiva. Essa aveva quindi efficacia preclusiva rispetto alla successiva contestazione della natura dell’abuso nel procedimento sulla fiscalizzazione.
L’intervento principale era stato qualificato come nuova costruzione realizzata senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica. L’ampliamento della volumetria al di fuori della sagoma esistente rientra nella nozione di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001 ed è subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a). Per tali interventi l’art. 31, comma 2, prevede la demolizione.
La consistenza dell’opera integrava inoltre una variazione essenziale ai sensi degli artt. 31 e 32 del Testo unico dell’edilizia. Tale qualificazione impediva l’applicazione dell’art. 34, comma 2, che consente la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria soltanto per opere eseguite in parziale difformità dal titolo.
Presupposti della sanzione pecuniaria sostitutiva
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, la demolizione costituisce la sanzione principale. La sanzione pecuniaria rappresenta una possibilità residuale, valutabile nella fase esecutiva quando emergano difficoltà tecniche di demolizione.
L’onere di provare l’impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti legittime grava sul privato e deve essere assolto in modo rigoroso. La perizia prodotta dai ricorrenti non attestava un’impossibilità oggettiva e assoluta, ma dichiarava che la demolizione immediata sarebbe stata impraticabile senza la previa realizzazione e autorizzazione di strutture portanti. Secondo la Sezione, tale indicazione non dimostrava l’impossibilità della demolizione, ma soltanto la necessità di predisporre attività preliminari. Le difficoltà organizzative non prevalgono sull’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
Ingiunzione di pagamento e misura della sanzione
La censura di illegittimità derivata dell’ingiunzione è stata respinta perché il diniego della fiscalizzazione è stato ritenuto legittimo. È stata ritenuta legittima anche l’applicazione della sanzione massima di 20.000 euro.
L’art. 6 della l.r. n. 23/1985, come sostituito dall’art. 8 della l.r. n. 8/2015, prevede tale misura in caso di accertata inottemperanza entro novanta giorni all’ordine di demolizione quando gli abusi siano stati realizzati nelle aree e negli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune aveva ricollegato l’applicazione della sanzione alla localizzazione dell’immobile in area di Centro matrice.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure, considerandole comunque superate dai rilievi autonomamente decisivi relativi alla definitività della qualificazione dell’abuso, all’esclusione della fiscalizzazione per le variazioni essenziali e all’insufficienza della prova tecnica fornita dai ricorrenti. La Sezione ha pertanto espresso parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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