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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11422/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da rapporti commerciali tra una società intermediaria e una società produttrice di presse industriali. L'intermediaria sosteneva di aver ottenuto, con una scrittura del 15 febbraio 2012, il diritto a una provvigione del 10% per ogni cliente procurato; assumeva poi di avere procurato un contratto con una società cliente straniera per tre presse idrauliche, per un importo complessivo rilevante, con successiva riduzione concordata della provvigione, e di avere inoltre maturato una ulteriore commissione del 30% sui ricambi forniti al medesimo cliente in forza di una scrittura successiva. Deduceva di avere ricevuto solo un acconto e chiedeva il pagamento del residuo. La controparte contestava la genuinità e il contenuto della scrittura iniziale, sostenendo che fosse stata firmata in bianco e poi riempita in modo difforme dal patto di riempimento, e affermava inoltre che l'intermediaria avesse svolto solo attività di coordinamento e interpretariato, con una diversa e più modesta pattuizione provvigionale già soddisfatta in larga parte. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova della scrittura privata e del foglio firmato in bianco, sostenendo che l'originale prodotto dovesse valere come scrittura riconosciuta e che, per contestarlo, sarebbe stata necessaria querela di falso; 2) violazione della disciplina sul disconoscimento e sulla scrittura privata, per le medesime ragioni; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, lamentando che i giudici di merito avessero ricostruito in modo errato la volontà negoziale delle parti; 4) violazione delle norme su ricognizione di debito e confessione, sostenendo che una e-mail dovesse essere qualificata come riconoscimento del debito e non come mera proposta non accettata, con conseguente inversione dell'onere probatorio; 5) violazione delle norme sulla mediazione, assumendo che il diritto alla provvigione spettasse comunque per l'affare concluso grazie al suo intervento; 6) violazione delle norme sulle preclusioni documentali in appello, perché la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la produzione di documenti asseritamente indispensabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, quando si deduce l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco in violazione del patto di riempimento, non è necessaria querela di falso se il riempimento è "contra pacta", essendo sufficiente la prova del documento firmato in bianco e dell'accordo difforme; ha quindi condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la parte resistente aveva provato che il documento era stato completato in modo non consentito, con l'aggiunta di un ulteriore cliente. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo perché diretti, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; in particolare ha escluso che la e-mail invocata integrasse, per come prospettata, una ricognizione di debito o confessione, e ha ritenuto non utilmente prospettata la pretesa alla provvigione. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, perché la produzione di nuovi documenti in appello richiedeva, nel regime applicabile ratione temporis, la dimostrazione di una causa non imputabile che avesse impedito la produzione in primo grado, dimostrazione non offerta dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato quale rito sommario introduttivo della domanda originaria poi convertita in ordinario

  • art. 215 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura; la Corte esclude che il disconoscimento sia mezzo idoneo a provare l'abusivo riempimento "contra pacta"

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della querela di falso; la Corte la ritiene non necessaria nel caso di riempimento contra pacta

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta; la Corte chiarisce che la sottoscrizione autentica non impedisce di provare il riempimento abusivo del foglio firmato in bianco

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione della volontà contrattuale; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto

  • art. 1988 c.c.

    richiamato in tema di ricognizione di debito; la Corte esclude che la e-mail abbia il valore prospettato dalla ricorrente

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in tema di confessione; la Corte esclude che la e-mail integri confessione con effetti vincolanti

  • art. 1754 c.c.

    richiamato per la nozione di mediazione; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente circa il diritto alla provvigione

  • art. 1755 c.c.

    richiamato per il diritto alla provvigione del mediatore; la Corte osserva che la censura è costruita in modo non coerente con il decisum e comunque non supera la valutazione di merito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in tema di divieto di nuove prove/documenti in appello; la Corte conferma l'inammissibilità della produzione tardiva in mancanza di causa non imputabile

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.

    richiamato implicitamente come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Il disconoscimento della scrittura privata non è, di per sé, lo strumento idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco quando il riempimento sia avvenuto in violazione del patto di riempimento: in tale ipotesi la parte che allega l'abuso deve provare il documento firmato in bianco e l'accordo difforme, senza necessità di querela di falso.
  • La querela di falso è necessaria soltanto quando si contesti che il riempimento del foglio firmato in bianco sia avvenuto senza alcun accordo; se invece si deduce un riempimento "contra pacta", la questione riguarda l'inadempimento del patto di riempimento e non una falsità materiale da far valere esclusivamente con querela di falso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del fatto storico, riservata ai giudici di merito.
  • La qualificazione di una e-mail come ricognizione di debito o confessione richiede una rigorosa verifica del contenuto e del contesto; ove il ricorso miri solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio, la censura è inammissibile.
  • Nel regime delle preclusioni documentali in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile solo se la parte dimostri la causa non imputabile che le ha impedito di produrli in primo grado; non basta allegarne l'indispensabilità.
  • La provvigione del mediatore presuppone la dimostrazione dei fatti costitutivi del relativo diritto nei limiti della domanda proposta e della qualificazione del rapporto accertata in fatto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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