Cassazione Civile, Ordinanza n. 14595/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva convenuto in giudizio due ex dipendenti deducendo che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essi avessero posto in essere atti di concorrenza sleale ai suoi danni, in particolare mediante sviamento della clientela e diffusione di informazioni non veritiere e lesive, usando conoscenze acquisite durante il rapporto (tipi e nominativi dei clienti, prezzi praticati). In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda inibitoria e risarcitoria, condannando i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 69.744,00. In appello, la decisione era stata riformata in favore degli ex dipendenti, ritenendosi non provata la concorrenza sleale e non rinvenibile nel fascicolo di primo grado la documentazione valorizzata dal tribunale per fondare l'accertamento e la quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 342, 345, 346, 347 c.p.c., dell'art. 76 disp. att. c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere ostativa la mancanza del fascicolo di primo grado e che, secondo la giurisprudenza, l'assenza materiale del fascicolo non impedisce la decisione sull'appello, salva denuncia di smarrimento e ricostruzione, qui non richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del merito mascherata da violazione di legge, poiché non descriveva in modo puntuale i documenti asseritamente trascurati né ne dimostrava la decisività. Ha osservato inoltre che il principio di non dispersione della prova invocato dalla ricorrente presuppone comunque che il documento sia decisivo e specificamente richiamato, condizioni che nel caso concreto non risultavano soddisfatte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa violazione delle regole sull'appello, ma la Corte non ha accolto la censura perché in realtà mirava a una rivalutazione del merito
richiamato nel motivo di ricorso; non ritenuto dirimente nel caso concreto
richiamato nel motivo di ricorso; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per la costituzione in appello mediante deposito del fascicolo di parte; la Corte ha però escluso che la doglianza fosse ammissibile in mancanza di specifica indicazione della decisività dei documenti
richiamato per relationem dall'art. 347 c.p.c. nel motivo di ricorso
richiamato per relationem dall'art. 347 c.p.c. nel motivo di ricorso
richiamato dalla ricorrente in tema di produzione o reperimento della documentazione processuale
richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura non superasse il difetto di specificità e si risolvesse in una critica al merito
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo, ma non ritenuto violato nel caso concreto
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che i documenti su cui si fonda la censura devono essere riprodotti o specificamente indicati, con precisa collocazione processuale
menzionato come base della memoria depositata dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il mancato esame di un documento è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico il contenuto del documento e dimostra che esso avrebbe certamente condotto a una decisione diversa, non bastando allegazioni generiche o meramente probabili.
- La censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile quando, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Per i motivi fondati su atti o documenti del giudizio di merito, l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone la riproduzione o comunque la specifica indicazione degli atti stessi, con chiara localizzazione nel processo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il principio di non dispersione della prova e l'obbligo del giudice d'appello di esaminare documenti già prodotti presuppongono che la documentazione sia effettivamente decisiva e che la parte interessata l'abbia puntualmente richiamata nei motivi di gravame.
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