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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22780/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e spaccio di una rilevante quantità di stupefacenti. Il ricorso non investiva l'accertamento di responsabilità, ma esclusivamente la dosimetria della pena: si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice fissato la pena base sopra il minimo edittale e per non avere applicato la diminuzione massima per le attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse insufficiente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha osservato che la pena finale era comunque ampiamente al di sotto del medio edittale e che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo richiamando la gravità concreta del fatto, data dall'ingente quantitativo di droga rinvenuta, la personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico, l'assenza di elementi positivi e la mancata collaborazione sulla provenienza della sostanza. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente quando il giudice dia conto dei criteri legali di commisurazione, specie se la pena non supera in modo significativo la misura media edittale.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama l'esclusione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie aggravata dell'ingente quantità, pur evidenziando che il quantitativo di stupefacenti restava comunque indice di elevata gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, ove non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro da utilizzare per la commisurazione della pena e per motivare sulla dosimetria sanzionatoria.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie l'obbligo motivazionale anche con richiami sintetici ai criteri dell'art. 133 c.p., purché la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
  • Una motivazione specifica e analitica sulla pena è necessaria soprattutto quando il trattamento sanzionatorio si discosti in modo marcato dalla pena media; in caso contrario, è sufficiente una giustificazione essenziale ma coerente con la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente la massima riduzione di pena: il giudice può operare una diminuzione inferiore, purché motivi in relazione alla concreta gravità del fatto e agli indici desumibili dall'art. 133 c.p.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile censurare la sola dosimetria della pena quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, non illogica e ancorata a elementi fattuali rilevanti, quali quantità della droga, precedenti specifici e mancanza di collaborazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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