Cassazione Civile, Ordinanza n. 13335/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio accomandatario)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da parte di una s.a.s. operante nel settore dei servizi cimiteriali e delle onoranze funebri, di un ramo d'azienda relativo ai servizi cimiteriali in favore di una s.r.l. collegata al socio accomandatario. La socia accomandante ha sostenuto che tale cessione fosse in realtà diretta a svuotare il patrimonio sociale, a liquidare il compendio aziendale e a favorire indebitamente il socio accomandatario e la società cessionaria, con violazione degli obblighi gestori e del divieto di concorrenza. Ha quindi chiesto la nullità del contratto di cessione per illiceità della causa e motivo illecito comune, la reintegrazione del ramo ceduto nella società, il risarcimento del danno in favore della società, l'esclusione del socio accomandatario per gravi inadempienze e la sua condanna per concorrenza vietata. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili o comunque infondate le domande, ritenendo che la socia accomandante non fosse legittimata ad agire verso i terzi per far valere la nullità del contratto e il risarcimento del danno subito dalla società, che il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. non si estendesse ai soci accomandanti in difetto di apposita pattuizione, e che la domanda di danno in proprio fosse stata trasferita in sede penale e quindi non più proponibile in sede civile per i medesimi pregiudizi. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di documenti prodotti in appello e omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione delle norme sulla legittimazione del socio accomandante e dell'art. 2301 c.c.; 3) erronea applicazione dell'art. 75 c.p.p. e dell'effetto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, con pretesa rinuncia implicita alla domanda civile; 4) violazione di legge e motivazione apparente sul presunto stato di sospensione dell'attività di onoranze funebri e sui fatti posti a base del rigetto della domanda di esclusione del socio accomandatario. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili, rilevando, tra l'altro, difetti di autosufficienza, mancata specificazione dei documenti e dei fatti storici dedotti, mancata attinenza delle censure alla ratio decidendi, e applicazione del filtro dell'art. 360-bis c.p.c. e della disciplina della doppia conforme per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la disciplina dell'art. 345 c.p.c. era correttamente applicata nella versione successiva alla riforma del 2012; che il socio accomandante non è legittimato ad agire direttamente contro i terzi per impugnare la cessione di un ramo d'azienda o per chiedere il risarcimento del danno patito dalla società, dovendo utilizzare solo rimedi interni alla compagine sociale; che il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. si applica ai soci accomandatari e non ai soci accomandanti salvo patto; che la censura sul trasferimento dell'azione civile in sede penale non coglieva la ratio decidendi, perché in sede penale era stata trasferita solo la domanda di danno in proprio e non le altre domande civili; e che la doglianza sulla motivazione apparente e sull'omesso esame dei fatti era inammissibile, anche alla luce della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti.
Norme richiamate
La disciplina delle nuove prove in appello è quella risultante dalla modifica del 2012 per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012; i documenti formati successivamente al termine di preclusione non sono soggetti al divieto, ma il ricorrente deve specificare quali documenti siano in discussione e il fatto storico decisivo che da essi deriverebbe.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti su cui si fonda la censura vanno indicati e almeno riassunti o trascritti nei passaggi essenziali, con riferimento idoneo alla loro produzione o formazione nel processo.
È richiamato quale termine di riferimento per le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto storico è specificamente indicato e se la sua considerazione avrebbe certamente condotto a una decisione diversa; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente limitata.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, consentendo un filtro di manifesta inconsistenza del ricorso.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo la dimostrazione che le decisioni di primo e secondo grado si fondino su ragioni di fatto diverse.
La legittimazione ad agire richiede un interesse proprio, autonomo e distinto; il socio accomandante non ha interesse diretto a impugnare verso i terzi gli atti negoziali conclusi dalla società.
Il divieto di concorrenza si applica ai soci accomandatari della s.a.s. come ai soci della s.n.c., ma non ai soci accomandanti se non vi è una pattuizione espressa nel contratto sociale.
Richiamato in relazione alla domanda di esclusione del socio per gravi inadempienze, poi respinta per difetto di prova dei fatti allegati.
È il rinvio normativo che estende alla s.a.s. le regole compatibili della società in nome collettivo, tra cui quelle sulla posizione del socio accomandatario.
L'azione civile può essere trasferita nel processo penale solo per la domanda effettivamente proposta in sede penale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto trasferita solo la domanda di danno in proprio e non le domande di nullità e risarcimento della società.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove, senza specifica individuazione di un errore di legge nella valutazione probatoria.
Invocato per sostenere la nullità del contratto per causa illecita/contratto in frode alla legge.
Invocato per sostenere la nullità per motivo illecito comune ai contraenti.
Massime di principio
- Il socio accomandante di una società in accomandita semplice non è, di regola, legittimato ad agire direttamente contro i terzi per ottenere la nullità o l'annullamento di contratti stipulati dalla società né per far valere in proprio i danni subiti dal patrimonio sociale; la tutela del suo interesse passa attraverso gli strumenti interni alla compagine sociale.
- Il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. si applica al socio accomandatario della s.a.s., ma non al socio accomandante salvo che il contratto sociale lo preveda espressamente.
- In cassazione, la censura su documenti prodotti in appello è inammissibile se il ricorrente non specifica quali documenti siano rilevanti, in quale fase siano stati formati o prodotti e quale fatto storico decisivo ne risulterebbe provato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico trascurato e della sua decisività; non è sufficiente una critica alla ricostruzione probatoria del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
- La proposizione di motivi di ricorso non attinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata determina inammissibilità per difetto di specificità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13180/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →