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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48575/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Vizio di motivazione e erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi relativi all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen.: la difesa contestava che il finalismo mafioso attribuito al Paladino non fosse dimostrato, poiché la frase che esprimeva la finalità di evitare che l'arma finisse a terzi era riferita a Palaia e non al Paladino, e che dunque l'attribuzione del finalismo al ricorrente sarebbe un salto logico; inoltre la contestazione provvisoria avrebbe declinato l'aggravante sotto il profilo del metodo e non del fine. 2) Apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura: si censurava la motivazione come formulaica, non valorizzante l'estraneità del Paladino al sodalizio, l'anzianità dei precedenti e l'assenza di pericolosità attuale; si rilevava inoltre che altri indagati avevano ottenuto misure meno afflittive come gli arresti domiciliari e non erano state spiegate le ragioni per la diversa scelta per il Paladino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria circa la possibilità di ricondurre al Paladino, sulla base degli elementi acquisiti, la finalità che giustificava il recupero dell'arma e quindi la ricorrenza dell'aggravante in chiave finalistico-mafiosa; ha inoltre dichiarato inammissibile per genericità il secondo motivo, rilevando che le allegazioni difensive non scalfivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari derivante dal riconoscimento dell'aggravante (art. 275 comma 3 c.p.p.). Di conseguenza è stato confermato il mantenimento della misura cautelare personale in relazione al capo che contestava la detenzione del fucile cal. 12 con aggravante mafiosa; il ricorso è stato respinto nel suo complesso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza del Tribunale che aveva annullato il titolo cautelare genetico limitatamente ad alcuni capi e confermato la misura per il capo relativo all'arma è stata sostanzialmente confermata nella parte qui impugnata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ammette che l'aggravante mafiosa puo essere valorizzata anche in chiave finalistico-relazionale e che la presenza del finalismo puo essere desunta da elementi di contesto e condotte correlate, anche quando il soggetto non sia formalmente riconosciuto membro del sodalizio; la qualificazione dell'aggravante puo essere modulata in fase cautelare rispetto alla formulazione provvisoria della contestazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata fra le contestazioni originarie; la Corte non modifica la valutazione del Tribunale circa l'irrilevanza di questa specifica contestazione ai fini della conferma della misura relativa al possesso dell'arma

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando ricorre un'aggravante: il giudice non ha obbligo di fornire dimostrazione positiva del periculum libertatis ma la difesa ha l'onere di dimostrare elementi che escludano gli effetti della presunzione; allegazioni generiche non sono idonee a superare la presunzione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la costituzione del Tribunale ai fini dell'adozione dell'ordinanza cautelare; non incide sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inoltro degli adempimenti di competenza alla cancelleria in caso di rigetto, e per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza (Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino)

    Sez. I n. 5787 del 21.10.2015 (Calandrino)

    Citata quale principio consolidato: la presunzione relativa ex lege in tema di esigenze cautelari in presenza di aggravanti inverte il paradigma probatorio e richiede alla difesa argomentazioni specifiche per negarne gli effetti

Massime di principio

  • La sussistenza di una aggravante di tipo mafioso puo essere desunta anche dal contesto e dalla finalità dell'azione, non necessariamente da una prova che il soggetto sia formalmente componente del clan
  • In fase cautelare la contestazione puo essere modulata rispetto alla formulazione iniziale; variazioni nell'inquadramento dell'aggravante (metodo vs finalismo) non costituiscono di per se vizio se adeguatamente motivate
  • Quando opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p., comma 3) l'onere difensivo si concentra nel fornire elementi specifici che smentiscano la presunzione; argomentazioni vaghe o generiche sono inefficaci
  • Il tempo intercorso fra il fatto contestato e l'adozione della misura non annulla automaticamente la presunzione di necessità della misura; occorre dimostrare la perdita dell'attualita del periculum libertatis
  • Confronti con la posizione di altri indagati non bastano a fondare la mancanza di esigenze cautelari per il singolo: devono emergere differenze individuali concrete e documentate
  • I motivi di cassazione che lamentano carenza o illogicita della motivazione devono essere sviluppati con specificita e riferimenti puntuali agli elementi di fatto e di diritto; la genericita determina spesso l'inammissibilita

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