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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23485/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della sostanza a spaccio e sulla esclusione dell'uso personale; con la seconda ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti. Dalla motivazione emerge che la sostanza era stata rinvenuta in 22 dosi di cocaina occultate nei calzini, in un'area nota come piazza di spaccio, insieme a denaro contante pari a 770 euro non giustificato; inoltre, l'imputato non aveva fatto riferimento all'uso personale in sede di interrogatorio. Quanto alle attenuanti, la Corte ha ritenuto insussistenti elementi positivi e ha valorizzato precedenti penali specifici ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla destinazione a uso personale della sostanza, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sulla base delle modalità di occultamento, del numero delle dosi, del contesto di spaccio e del possesso di denaro non giustificato. Ha inoltre ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti, fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti specifici risultanti dal certificato penale. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la Corte conferma la qualificazione del fatto come detenzione finalizzata alla cessione e non a uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivi favorevoli all'imputato.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva può essere valorizzata sulla base dei precedenti penali specifici risultanti dal certificato penale.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la condanna alle sanzioni dell'art. 616 c.p.p. solo in caso di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, evenienza non ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali il numero delle dosi, le modalità di occultamento, il contesto territoriale di cessione e la presenza di denaro non giustificato.
  • La censura di vizio motivazionale sulla qualificazione del fatto come detenzione per uso non personale è infondata quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione logica e non manifestamente illogica fondata su elementi oggettivi del rinvenimento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando non siano emersi elementi positivi favorevoli e risultino precedenti specifici dell'imputato valorizzabili anche ai fini della recidiva.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaRecidiva

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