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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22269/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142 C.d.S. relativo a rilevazione della velocità mediante autovelox. In primo grado l'opposizione era stata accolta e le spese compensate. La parte privata ha poi impugnato la sola statuizione sulle spese, sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente giustificato la compensazione richiamando un preteso contrasto giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di visibilità/presegnalazione dell'apparecchiatura, contrasto che non sarebbe stato decisivo perché nel giudizio di primo grado era stato affermato che il dispositivo non era segnalato e non era visibile e, comunque, l'onere probatorio gravava sull'amministrazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse valutato la prova in modo svincolato dagli atti, poiché dal verbale non risultava la distanza minima di posizionamento delle apparecchiature e non poteva quindi affermarsi che spettasse all'opponente provare l'illegittimità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva deciso soltanto sulla regolazione delle spese, valorizzando l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali tali da rendere non prevedibile ex ante l'esito della lite e quindi giustificare la compensazione. Le censure, invece, riguardavano il merito della decisione sull'opposizione e il riparto dell'onere probatorio sulla segnalazione dell'autovelox, profili estranei al tema effettivamente scrutinato in appello e in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si dirige contro profili estranei alla statuizione effettivamente resa.
  • Quando in appello è in discussione soltanto la regolazione delle spese, sono inconferenti le doglianze che investono il merito della decisione sul rapporto sostanziale o il riparto dell'onere della prova, se tali questioni non hanno inciso sulla decisione sulle spese.
  • La compensazione delle spese può essere sorretta dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali tali da rendere non prevedibile ex ante l'esito della lite.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilmente dedotta ove la censura non investa la decisione effettivamente resa dal giudice di merito ma un diverso accertamento di fatto non rilevante ai fini del capo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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