Sentenza del 07/03/2023 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Effetti della notificazione - Prescrizione - Irretrattabilità del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l intimazione di pagamento deducendo la nullità per mancata notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione quinquennale dei crediti sottostanti; contestava quindi l esigibilità dei ruoli e chiedeva l annullamento dell intimazione.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo intervenuta la prescrizione. L Agenzia ha proposto appello che è stato accolto: la Corte d appello ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle prodotte dall ufficio (anche tramite raccomandata A/R inviata dal concessionario), ha escluso che il contribuente possa sollevare ora vizi di notifica o prescrizione delle cartelle non impugnate nei termini, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una delle cartelle indicate e, per il resto, ha dichiarato legittimo l atto impugnato. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado per Euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La relata di notifica e gli atti del pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni derivate dalla diretta percezione; altre attestazioni godono di una presunzione di veridicità superabile con prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Prevede modalità di notificazione della cartella esattoriale anche mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata A/R; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall avviso di ricevimento e il concessionario deve conservare la matrice o copia con la relazione per cinque anni.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5
La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina la decadenza dall impugnazione e l irretrattabilità del credito, ma non converte il termine di prescrizione quinquennale in decennale.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario opera solo quando sussiste un titolo giudiziale divenuto definitivo; una cartella amministrativa non acquista efficacia di giudicato e quindi non attiva l art. 2953.
Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10
Riferita al termine quinquennale di prescrizione applicabile ad alcune pretese contributive, che non viene allungato in decennale per effetto della mera scadenza del termine d impugnazione amministrativa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), artt. 19, 21, 23, 24, 32
Discipline processuali relative all ammissibilità dell opposizione, termini e costituzione della parte resistente; la tardiva costituzione non impedisce il diritto di difesa e la produzione di documenti, salvo eccezioni specifiche.
L. 7 dicembre 1982, n. 890, art. 1
Legittima la delega di attività di notificazione all agente postale; l attività delegata gode della stessa fede privilegiata dell ufficiale giudiziario quando conformemente eseguita.
Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite Cass. n. 23397/2016, Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 12181/2013, Cass. n. 12263/2007, Cass. n. 25790/2009, Ordinanza n. 16098/2018)
Principi consolidati: la relata fa fede fino a querela di falso; la notifica a mezzo raccomandata A/R dal concessionario è operativa; la decadenza per mancata impugnazione della cartella comporta irretrattabilità del credito ma non conversione del termine di prescrizione; la rateazione e la sua revoca possono incidere sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta da pubblico ufficiale o l avviso A/R rilasciato dal concessionario costituiscono prova privilegiata della notifica fino a querela di falso; incombe sul contribuente l onere di provare l inesistenza o l invalidità della notifica.
- Se le cartelle esattoriali non sono state impugnate nei termini previsti, i vizi relativi alla loro notifica o alla prescrizione dei crediti sottostanti non possono essere sollevati successivamente nell ambito di un impugnazione dell intimazione di pagamento.
- La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina soltanto l irretrattabilità del credito e non la conversione automatica del termine di prescrizione da quello breve a quello ordinario; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche è ammissibile; la controparte che intende disconoscerle deve farlo con specificità e riferimenti al documento contestato.
- La concessione di rateazione e la sua successiva revoca per inadempimento incidono sulla decorrenza dei termini di prescrizione, potendo determinare la ripresa dell attività di recupero e la riavvio dei termini.
- In caso di contestazione della regolarità delle notifiche, se il contribuente ritiene inesistenti le notifiche deve agire tempestivamente con i rimedi di impugnazione o proporre querela di falso, altrimenti la presunzione di regolarità tiene nel giudizio.
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