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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Effetti della notificazione - Prescrizione - Irretrattabilità del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l intimazione di pagamento deducendo la nullità per mancata notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione quinquennale dei crediti sottostanti; contestava quindi l esigibilità dei ruoli e chiedeva l annullamento dell intimazione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo intervenuta la prescrizione. L Agenzia ha proposto appello che è stato accolto: la Corte d appello ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle prodotte dall ufficio (anche tramite raccomandata A/R inviata dal concessionario), ha escluso che il contribuente possa sollevare ora vizi di notifica o prescrizione delle cartelle non impugnate nei termini, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una delle cartelle indicate e, per il resto, ha dichiarato legittimo l atto impugnato. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado per Euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    La relata di notifica e gli atti del pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni derivate dalla diretta percezione; altre attestazioni godono di una presunzione di veridicità superabile con prova contraria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Prevede modalità di notificazione della cartella esattoriale anche mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata A/R; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall avviso di ricevimento e il concessionario deve conservare la matrice o copia con la relazione per cinque anni.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina la decadenza dall impugnazione e l irretrattabilità del credito, ma non converte il termine di prescrizione quinquennale in decennale.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario opera solo quando sussiste un titolo giudiziale divenuto definitivo; una cartella amministrativa non acquista efficacia di giudicato e quindi non attiva l art. 2953.

  • Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10

    Riferita al termine quinquennale di prescrizione applicabile ad alcune pretese contributive, che non viene allungato in decennale per effetto della mera scadenza del termine d impugnazione amministrativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), artt. 19, 21, 23, 24, 32

    Discipline processuali relative all ammissibilità dell opposizione, termini e costituzione della parte resistente; la tardiva costituzione non impedisce il diritto di difesa e la produzione di documenti, salvo eccezioni specifiche.

  • L. 7 dicembre 1982, n. 890, art. 1

    Legittima la delega di attività di notificazione all agente postale; l attività delegata gode della stessa fede privilegiata dell ufficiale giudiziario quando conformemente eseguita.

  • Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite Cass. n. 23397/2016, Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 12181/2013, Cass. n. 12263/2007, Cass. n. 25790/2009, Ordinanza n. 16098/2018)

    Principi consolidati: la relata fa fede fino a querela di falso; la notifica a mezzo raccomandata A/R dal concessionario è operativa; la decadenza per mancata impugnazione della cartella comporta irretrattabilità del credito ma non conversione del termine di prescrizione; la rateazione e la sua revoca possono incidere sulla decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • La relata di notifica redatta da pubblico ufficiale o l avviso A/R rilasciato dal concessionario costituiscono prova privilegiata della notifica fino a querela di falso; incombe sul contribuente l onere di provare l inesistenza o l invalidità della notifica.
  • Se le cartelle esattoriali non sono state impugnate nei termini previsti, i vizi relativi alla loro notifica o alla prescrizione dei crediti sottostanti non possono essere sollevati successivamente nell ambito di un impugnazione dell intimazione di pagamento.
  • La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina soltanto l irretrattabilità del credito e non la conversione automatica del termine di prescrizione da quello breve a quello ordinario; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • La produzione in giudizio di copie fotostatiche è ammissibile; la controparte che intende disconoscerle deve farlo con specificità e riferimenti al documento contestato.
  • La concessione di rateazione e la sua successiva revoca per inadempimento incidono sulla decorrenza dei termini di prescrizione, potendo determinare la ripresa dell attività di recupero e la riavvio dei termini.
  • In caso di contestazione della regolarità delle notifiche, se il contribuente ritiene inesistenti le notifiche deve agire tempestivamente con i rimedi di impugnazione o proporre querela di falso, altrimenti la presunzione di regolarità tiene nel giudizio.

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