Sentenza del 07/03/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Cessione ramo d'azienda - Oggetto del contratto - Regime IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa fiscale sulla qualificazione del trasferimento intervenuto il 20/11/2008: la contribuente aveva pagato l'imposta di registro su un contratto definito dalle parti "cessione di ramo d'azienda" ma sostenne che l'operazione avesse ad oggetto esclusivamente impianti di radiodiffusione (apparecchiature di trasmissione) connessi diritti d'uso frequenze e non un complesso aziendale idoneo a costituire ramo d'azienda. La ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta di registro versata optando per l'applicazione dell'IVA (applicabile alle cessioni di impianti), contestando che il nomen iuris non fosse vincolante e richiedendo la qualificazione per natura sostanziale dell'oggetto trasferito.
La decisione
La Corte di Cassazione (ordinanza depositata 30/07/2021, decisione del 15/12/2020 richiamata) ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che per gli atti anteriori al 28/12/2011 la disciplina introdotta dall'art. 27, comma 7-bis del D.Lgs. 31/07/2005 n.117 (introdotto dal D.L. 6/12/2011 n.201) consente di considerare, a prescindere dal nomen iuris, trasferimenti di soli impianti radiofonici (anche con uso di frequenze) alla stregua di cessioni assoggettabili ad IVA e dunque compatibili con il rimborso dell'imposta di registro già versata. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato per nuovo esame. In sede di rinvio il giudice ha accertato dall'esame contrattuale e dagli allegati che l'oggetto era esclusivamente l'impianto di radiodiffusione con le relative frequenze (e non il complesso aziendale: assenti trasferimenti di personale, contratti d'impresa, rapporti giuridici idonei a costituire autonoma capacità produttiva) e ha accolto l'appello della contribuente disponendo la restituzione delle somme versate a titolo d'imposta di registro. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 27, comma 7-bis, D.L.vo 31 luglio 2005 n. 117
Per gli atti anteriori al 28/12/2011 la norma è stata interpretata dalla Corte come equiparante sul piano fiscale i trasferimenti di impianti radiofonici (anche con uso di frequenze) alla tassazione IVA, a prescindere dal nomen iuris usato dai contraenti, consentendo al contribuente di chiedere il rimborso dell'imposta di registro versata.
art. 40, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
Ha introdotto il richiamato comma 7-bis dell'art. 27 del D.Lgs. n.117/2005; la Corte ne ha ricostruito la portata salvifica per i comportamenti anteriori alla data di entrata in vigore (28/12/2011).
DPR 131/1986 (T.U. imposta di registro) art. 20
Richiamato nella controversia perché le parti e i giudici di merito avevano applicato la tassazione proporzionale da atto di cessione di ramo d'azienda; la Corte ha però indicato che il richiamo al nomen iuris non preclude la valutazione sostanziale dell'oggetto del trasferimento.
DPR 131/1986 art. 38
Richiamato nei motivi di doglianza relativi alla qualificazione dell'atto e alla presunta nullità; la Corte ha ritenuto che il trasferimento degli impianti, esclusa la concessione amministrativa, fosse valido e riconoscibile come cessione di impianti.
art. 1418 c.c.
Citato dalla resistente rispetto a temi di nullità del negozio; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità del contratto per essere contrario a norme che avrebbero impedito il trasferimento degli impianti.
legge 3 maggio 2014 n. 112, art. 23 comma 3
Evidenziata come normativa del settore che ammette la coesistenza, nei trasferimenti, di fattispecie alternative quali rami aziendali o singoli impianti: richiede valutazione fattuale per stabilire la natura dell'operazione.
Massime di principio
- Il nomen iuris usato dalle parti non è vincolante: in materia fiscale conta la natura sostanziale dell'oggetto trasferito (analisi della sostanza economica del negozio).
- Per trasferimenti avvenuti prima del 28/12/2011 che abbiano ad oggetto esclusivamente impianti di radiodiffusione (anche con l'uso delle frequenze) il contribuente può ottenere l'assoggettamento ad IVA e richiedere il rimborso dell'imposta di registro eventualmente versata, in base all'interpretazione dell'art. 27, comma 7-bis del D.Lgs. n.117/2005.
- Per distinguere una cessione di impianti dalla cessione di ramo d'azienda occorre verificare l'effettiva presenza degli elementi tipici del ramo aziendale (personale, contratti, clienti, autonoma capacità produttiva, organizzazione d'impresa); l'assenza di tali elementi favorisce la qualificazione come mera cessione di beni strumentali/impianti.
- In sede contenziosa è fondamentale produrre documentazione contrattuale e allegati che dettaglino gli asset trasferiti (inventario beni, esclusioni esplicite, assenza di trasferimento di rapporti giuridici e personale) per dimostrare la natura dell'operazione e ottenere il trattamento fiscale più favorevole.
- La disciplina speciale di settore e le modifiche legislative successive possono avere effetto "salvifico" per atti precedenti: vanno attentamente valutate le date di stipula e di entrata in vigore delle norme per determinare i rimedi disponibili (rimborso, opzione IVA, limiti di rettifica dell'Amministrazione).
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