Sentenza del 07/03/2023 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Accertamento nelle società di persone - Poteri dei soci - Definitività dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento induttivo per l'anno 1995 sulla società (acquisti ritenuti non dichiarati pari a ? 476.780,00) e contestuale imputazione del maggior reddito di partecipazione ai singoli soci. Il legale rappresentante della società non impugnò l'accertamento; i singoli soci invece proposero autonomi ricorsi impugnando sia gli avvisi relativi ai redditi di partecipazione (Irpef) sia l'avviso diretto alla determinazione del reddito Ilar della società. La controversia verteva sulla efficacia vincolante, nei confronti dei singoli soci, della definizione dell'accertamento operata (o non impugnata) dal legale rappresentante societario.
La decisione
L'appello proposto dall'Ufficio avverso la decisione della CTP veniva rigettato. La CTP, come disposto dopo la riunione dei ricorsi (su rinvio della Cassazione per mancato litisconsorzio necessario), aveva annullato gli accertamenti nei confronti dei soci (salvo le sanzioni). La Corte di grado d'appello ha confermato che l'accertamento societario non può automaticamente vincolare i singoli soci che non hanno partecipato al relativo contenzioso e che l'Ufficio deve fornire specifici elementi probatori a fondamento del maggior reddito ascritto. Spese compensate.
Norme richiamate
Contesta l'ufficio l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado; il giudice però rileva che l'appellante trae dalla norma una conseguenza non prevista e che la motivazione fornita dal primo giudice è adeguata rispetto al principio che impedisce di vincolare i soci non partecipanti.
L'ufficio eccepiva omessa pronunzia su parte della domanda; il giudice ritiene che non vi sia stata omissione di pronuncia rilevante, avendo il primo giudice affrontato i profili fondamentali della controversia (in particolare la non vincolatività dell'accertamento società-verso-soci non partecipanti).
art. 53 Cost.
Richiamato per sottolineare il principio di capacità contributiva: sarebbe lesivo di tale principio ritenere che un socio venga tassato su un 'reddito apparente' prodotto dalla società quando il socio non ha realmente percepito tale reddito e non ha avuto la possibilità di partecipare al contenzioso che ha definito l'accertamento societario.
norme in materia di accertamenti di reddito di partecipazione
Le norme attribuiscono competenza agli uffici di emettere avvisi anche nei confronti dei soci, ma ciò non implica che la mancata impugnazione del legale rappresentante societario renda automaticamente vincolante l'accertamento per i singoli soci che hanno promosso autonomo giudizio; per vincolatività occorrono requisiti ulteriori o la partecipazione del socio al giudizio che ha deciso l'accertamento.
Massime di principio
- Un accertamento societario diventa vincolante per un socio solo se: a) il socio ha partecipato al contenzioso che ha deciso l'accertamento, oppure b) l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del soggetto cui l'atto era diretto (e ciò riguarda il singolo soggetto interessato). In assenza di questi presupposti il presunto maggior reddito può essere considerato meramente apparente.
- Nelle società di persone, dove i soci non hanno controllo diretto sulla gestione, non può automaticamente trasferirsi agli stessi l'effetto vincolante della mancata impugnazione compiuta dal legale rappresentante o da altri soci; la capacità contributiva del singolo va tutelata.
- L'Ufficio, quando pretende di tassare i soci sulla base di un accertamento societario non impugnato dal legale rappresentante, deve comunque indicare elementi specifici e probatori che dimostrino l'effettiva produzione e percezione del maggior reddito attribuito alla società e, per rimbalzo, ai soci.
- I soci possono impugnare autonomamente sia gli avvisi diretti a loro (redditi di partecipazione) sia gli atti societari (determinazione del reddito Ilar della società); la scelta di impugnare o meno da parte di alcuni soci o del legale rappresentante non esclude il diritto degli altri a far valere le proprie ragioni.
- Sul piano processuale, se più ricorsi o atti sono connessi e la legge o la giurisprudenza richiedono la partecipazione di più soggetti (litisconsorzio necessario), i giudici superiori possono disporre la riunione dei giudizi; la mancata instaurazione del litisconsorzio può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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