Sentenza del 07/03/2023 n. 46 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione del diritto di difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (reddito d'impresa 2015, maggiori ricavi IVA, variazioni IRES/IRAP, interessi e sanzioni) e censura procedimentale per presunta nullità per violazione dell'art. 31 D.Lgs. 546/92 e per mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 co. 7 L. 212/2000; nel merito contestazione della ricostruzione dei ricavi operata dall'ufficio e difformità nella tenuta e compilazione della documentazione (mancata esibizione del prospetto delle rimanenze, errata compilazione degli studi di settore, antieconomicità della gestione, indebita variazione in diminuzione, omessa contabilizzazione di maggiori ricavi).
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo infondate le doglianze procedurali e di merito. Sul piano procedurale è stato affermato che non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo diversa previsione normativa, che le osservazioni del contribuente erano state depositate e richiamate nell'atto impositivo e che il diritto di difesa non è stato violato; la ricostruzione dei verificatori è stata ritenuta correttamente motivata e fondata su elementi acquisiti (PVC, dichiarazioni rese, accesso a terzi fornitori e ricostruzione indiretta dei ricavi) e quindi legittima. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado pari a euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, co. 7
Non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l'amministrazione finanziaria se non espressamente previsto per uno specifico atto; inoltre non è necessariamente nulla l'atto che non espliciti punto per punto la valutazione delle osservazioni, purché risulti che esse siano state prese in considerazione (anche implicitamente) e superate con motivazione.
La mancata partecipazione del contribuente all'udienza o l'assenza di impugnative specifiche può precludere la declaratoria di nullità del procedimento quando l'avviso di convocazione abbia raggiunto il fine di garantire la possibilità di contraddittorio e le garanzie processuali non risultino compromesse; il contribuente ha l'onere di segnalare o chiedere il differimento dell'udienza se ritiene di non poter partecipare.
Massime di principio
- La mancanza di un contraddittorio preventivo con il contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre verificare se una norma espressa prescrive il contraddittorio per quel tipo di provvedimento.
- Per opporre con successo una violazione del diritto di difesa il contribuente deve dimostrare che non gli è stata data una reale possibilità di presentare osservazioni o che l'amministrazione non ha nemmeno considerato le osservazioni presentate; la semplice mancata esplicita menzione non è sufficiente se le osservazioni risultano richiamate o implicitamente valutate.
- Il contribuente deve partecipare attivamente alle fasi procedimentali o tempestivamente chiedere differimenti: la mancata partecipazione senza giustificato motivo indebolisce la censura procedurale.
- Quando il contribuente omette di esibire documenti richiesti (es. prospetto dettagliato delle rimanenze) o compila erroneamente strumenti dichiarativi (studi di settore), l'amministrazione può ricostruire i ricavi anche con metodi induttivi e con acquisizione di elementi da terzi; tali ricostruzioni sono valide se adeguatamente motivate e fondate su elementi probatori.
- Per contestare la legittimità di una ricostruzione induttiva è utile per il contribuente fornire alternative documentali e dimostrare l'inesattezza dei presupposti usati dall'ufficio; l'onere probatorio può risultare determinante in presenza di omissioni documentali del contribuente.
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