Sentenza del 07/03/2023 n. 644 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Non è la classificazione catastale che definisce la pertinenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI 2009 per mancata denuncia e presunta autonoma tassazione di più particelle (foglio XX, particelle XXXX sub 1,2,3). Questioni mosse: (1) nullità dell'atto per assenza di poteri dell'operatore firmatario (dott.ssa XXXX XXXXX); (2) merito sosteneva che le particelle censite separatamente costituivano in realtà un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e quindi non soggetta ad autonoma imposizione, nonostante una porzione fosse catastalmente classificata come C/3.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello: ha dichiarato nulla l'atto impugnato per le ragioni indicate e ha riformato la sentenza di primo grado. In particolare la Corte ha ritenuto che la dott.ssa firmataria non avesse i poteri richiesti al momento della notifica e, comunque, che la qualificazione catastale non fosse decisiva: il verbale di ricognizione dimostrava che si trattava di un'unica unità abitativa e pertanto la particella non poteva essere soggetta ad autonoma tassazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, art. 1, Nota II-bis, comma 3
«Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato».
La Corte rileva che l'elenco ha valenza complementare e non esclusiva: la norma indica limiti di numero per determinate categorie catastali ma non esclude che altri beni possano essere pertinenze se sussiste il rapporto di servizio/ornamento sulla base della destinazione effettiva.
La nozione civilistica di pertinenza (servizio o ornamento del bene principale) è il parametro sostanziale cui attenersi per le agevolazioni; conta il rapporto funzionale e la destinazione fattuale, non la mera classificazione catastale.
Cass. n. 3148/2015
Giurisprudenza che afferma che per le agevolazioni catastali/tributarie il criterio decisivo è la destinazione effettiva del bene e non la sua qualificazione catastale formale.
Cass. n. 6259/2013
Conferma che pertinenza si valuta sul rapporto di servizio/ornamento e che non rileva l'iscrizione catastale unitaria o la separazione nell'atto di acquisto.
Cass. n. 6316/2022 (e Cass. n. 22561/2021 in materia di lastrici solari)
Ribadisce che “ciò che rileva” è la complementarietà funzionale; beni mantenendo la loro individualità possono comunque ricevere lo stesso trattamento giuridico quando siano asserviti all'abitazione principale.
Massime di principio
- La classificazione catastale non determina di per sé la pertinenzialità: la pertinenza si valuta in base alla destinazione effettiva e al rapporto di servizio/ornamento con il bene principale (art. 817 c.c. e giurisprudenza consolidata).
- Se più particelle o unità catastali formano di fatto un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non possono essere tassate separatamente: conta la consistenza reale e la destinazione d'uso.
- Gli atti amministrativi devono essere firmati da soggetti titolati: la mancanza di poteri dell'ufficiale firmatario rende l'atto impugnabile per nullità; verificare decreti e attribuzioni (positioni organizzative) al momento della firma.
- La prova della pertinenzialità può essere fornita mediante verbali di ricognizione, sopralluoghi, precedenti atti amministrativi che riconoscano l'unicità dell'immobile o altri elementi fattuali che dimostrino la funzione accessoria.
- In sede contenziosa conviene eccepire sia le viziature formali (potere di firma) sia il merito (mancata valutazione della destinazione effettiva): le due questioni sono autonome e possono entrambe condurre all'annullamento dell'atto.
- Quando si contesta un accertamento basato su censimenti catastali discordanti, far emergere documentazione probatoria (verbali, planimetrie, uso effettivo) e fare riferimento alla giurisprudenza consolidata che privilegia il criterio funzionale.
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