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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 111 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - vendite di magazzini e autorimesse - agevolazione ex art. 7 del DL 34/2019 - assenza di espressa richiesta nell'atto di compravendita - assenza dei requisiti legali Inammissibilità del ricorso - giudizio d'incostituzionalità della norma sul perfezionamento della notifica telematica - inapplicabilità ai principi relativi al computo dei termini processuali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali e sanzioni relative alla compravendita di vari magazzini e autorimesse (rogito 03/02/2020). La ricorrente invocava l'agevolazione prevista dall'art. 7 D.L. 34/2019 (imposte in misura fissa pari a €200 ciascuna). L'Ufficio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per presunta tardiva notifica via PEC (richiamando la sentenza Corte Cost. n.75/2019) e nel merito deduceva che l'atto notarile non conteneva alcuna richiesta espressa dell'agevolazione né successive richieste integrative, e che per alcuni immobili i lavori di ristrutturazione erano già ultimati prima del rogito, venendo quindi meno i requisiti legali per beneficiare dell'agevolazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare dell'Agenzia relativa all'inammissibilità del ricorso per tardiva notifica. Tuttavia, nel merito ha accolto la difesa dell'Ufficio: ha ritenuto che l'agevolazione ex art.7 D.L. 34/2019 non fosse applicabile perché non era stata espressamente richiesta nell'atto di compravendita né tramite integrazioni, e perché per alcuni immobili risultavano già ultimati i lavori di ristrutturazione, mancando il requisito sostanziale. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese giudiziali.

Norme richiamate

  • art. 7, D.L. 34/2019

    agevolazione che consente l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di €200 ciascuna per trasferimenti immobiliari effettuati entro il 31/12/2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione

    L'agevolazione richiede il possesso dei requisiti sostanziali (es. immobili non ancora ultimati nei termini richiesti) e una richiesta espressa dell'agevolazione nell'atto di compravendita o tramite formali richieste integrative; in assenza di tali elementi l'agevolazione non si applica.

  • art. 16-bis, D.L.vo 546/1992

    introduzione dell'obbligo di notifica telematica nel processo tributario dal 1/07/2019

    La notifica telematica è obbligatoria nel processo tributario ma ciò non implica automaticamente una diversa interpretazione delle regole di computo dei termini processuali (art.155 c.p.c.).

  • art. 16-septies, D.L. 179/2012

    disciplina delle notificazioni telematiche nel processo civile (parte dichiarata incostituzionale nella parte che prevedeva il perfezionamento per il notificante alle ore 7 del giorno successivo se la ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le ore 21)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che limitava gli effetti giuridici della notifica per il mittente, ritenendo che la notifica telematica perfezionata tra le 21 e le 24 debba essere considerata tempestiva per il notificante se la ricevuta di accettazione è generata entro la mezzanotte; tale pronuncia però riguarda l'orario di notifica e non è automaticamente estendibile alle regole sul computo dei termini giornalieri (art.155 c.p.c.).

  • art. 147 c.p.c.

    norma che stabiliva limiti orari per le notificazioni (non prima delle ore 7 e non dopo le ore 21)

    La pronuncia di incostituzionalità ha riguardato la parte relativa agli effetti per il mittente quando la ricevuta di accettazione è generata dopo le 21; tuttavia tale decisione non è stata ritenuta estendibile alle disposizioni sul computo dei termini (art.155 c.p.c.).

  • art. 155 c.p.c.

    regole sul computo dei termini 'a giorni' e sulla proroga se il termine finale cade in giorno festivo o sabato

    Il Tribunale ha ritenuto che la decisione di incostituzionalità non debba essere automaticamente traslata sul computo dei termini ai fini della proroga per festività o sabato; l'art.155 continua a determinare il computo dei termini e la relativa proroga.

  • art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter), DPR 633/1972

    Base normativa richiamata dall'Agenzia per la liquidazione ordinaria delle imposte sui trasferimenti; l'Ufficio ha applicato la disciplina ordinaria prevista da tali norme in assenza di titolo agevolativo.

  • Corte Cost. n. 75/2019

    decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.16-septies D.L. 179/2012 nella parte relativa al perfezionamento per il notificante delle notifiche telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21

    La sentenza tutela il notificante consentendo il perfezionamento delle notifiche telematiche anche se la ricevuta viene generata dopo le 21, ma la Corte del merito non ha ritenuto che tale pronuncia determini automaticamente una diversa applicazione delle regole sul computo dei termini processuali (art.155 c.p.c.).

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione ex art.7 D.L. 34/2019 è necessario che la richiesta sia espressa nell'atto di compravendita o sia formalmente prodotta con idonee integrazioni prima delle scadenze procedurali; l'assenza di una richiesta formale può comportare il rigetto dell'istanza.
  • Verificare sempre i requisiti sostanziali dell'agevolazione (es. che i lavori non siano già ultimati alla data del trasferimento); la mancanza del requisito di fatto impedisce l'applicazione del beneficio anche se l'operatore è una impresa di costruzione.
  • Non fare affidamento automatico sulla sentenza Corte Cost. n.75/2019 per ottenere un diverso computo dei termini processuali: la dichiarazione di incostituzionalità riguarda l'orario di perfezionamento della notifica telematica, ma non è stata ritenuta applicabile di per sé alle regole sul computo dei giorni (art.155 c.p.c.).
  • In caso di contestazione tributaria verificare tempestivamente la documentazione notarile e tecnico-catastale (DOCFA, certificazioni sui lavori) per provare il possesso dei requisiti richiesti dall'agevolazione; conservare prova scritta della richiesta di applicazione del beneficio.
  • Se si riceve un avviso di liquidazione, valutare sia questioni procedurali (tempistica e correttezza della notifica telematica) sia questioni sostanziali (requisiti per l'agevolazione); l'assenza di una richiesta formale o di requisiti sostanziali è di norma decisiva.

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