Sentenza del 07/03/2023 n. 346 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale relativa a IRPEF 2013 per spese di ristrutturazione non riconosciute dall'Ufficio. L'Agenzia sosteneva che il contribuente non era "detentore" dell'immobile al momento dell'inizio dei lavori (iniziati marzo 2013) e che, ai fini della detrazione, la detenzione deve risultare da un atto regolarmente registrato con data certa (richiamando anche art. 2704 c.c.); contestava inoltre che la Commissione Tributaria avesse deciso ultra petita. Il contribuente aveva prodotto un contratto di comodato (19/2/2013) con data certa da scrittura privata timbrata e un contratto di locazione registrato con decorrenza 1/7/2013; la CTP aveva riconosciuto la detrazione per le spese sostenute successivamente al 1/7/2013 e respinto la parte relativa ai mesi anteriori.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e dichiarato inammissibile l'appello incidentale del contribuente, confermando integralmente la sentenza della CTP. In particolare ha ritenuto legittimo riconoscere la detrazione per le spese sostenute a decorrere dal 1/7/2013, data in cui risultava certa e registrata la titolarità del diritto di locazione del contribuente; ha escluso la detraibilità per i lavori/materiali anteriori a quella data in cui mancava un titolo con data certa. Ha inoltre affermato che la circolare amministrativa invocata non può prevalere sulla norma e va interpretata nel senso che è necessaria la certezza della titolarità anteriore all'avvio dei lavori; il vizio di ultrapetizione è stato rigettato perché la decisione riguarda una pretesa implicita/minore contenuta nella domanda. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, DM 18/2/1998 n. 41
Disposizioni sui requisiti per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (indicazione dei dati catastali, estremi di registrazione dell'atto che costituisce titolo per i detentori, comunicazione preventiva all'ASL, ecc.)
La normativa richiede che i lavori siano effettuati dal detentore e che, se i lavori sono effettuati dal detentore, siano indicati gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo; la decisione interpreta la norma nel senso che è necessaria una titolarità con data certa anteriore o comunque idonea a delimitare la detraibilità delle spese.
art. 2704 c.c.
La registrazione attribuisce data certa all'atto nei confronti dei terzi
L'Agenzia invocava l'art. 2704 per sostenere che solo la registrazione possa attribuire data certa; la Corte tuttavia ha ritenuto che, ai fini tributari, la data certa può desumersi anche da altri elementi (es. scrittura privata con timbro postale) e che l'elemento decisivo è la certezza della titolarità al momento rilevante per la detrazione.
Circolare n. 7 del 27/4/2018 (Agenzia delle Entrate)
La detrazione spetta ai detentori a condizione che la detenzione sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto regolarmente registrato; la mancanza di titolo registrato al momento dell'inizio dei lavori preclude la detrazione, anche se vi sia successiva regolarizzazione.
La Corte ha osservato che la circolare non prevale sulla legge e va intesa nel senso di richiedere certezza della titolarità anteriore all'avvio dei lavori; tuttavia non comporta l'esclusione automatica di tutto l'intervento se parte delle spese è riconducibile a periodo successivo in cui la titolarità è risultata certa e registrata.
DPR n. 445/2000
Disposizioni sul valore, forma e modalità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Rilevato in tema di prova della data di inizio lavori: la data può essere comprovata, se previsto, dai titoli abilitativi o alternativamente da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Massime di principio
- Per fruire delle detrazioni per ristrutturazione è necessario che la titolarità/detenzione dell'immobile sia certa: la detrazione vale per le spese sostenute quando risulti il titolo con data certa.
- La data certa può risultare dalla registrazione dell'atto ma, a fini tributari, può essere anche desunta da altri elementi idonei (es. scrittura privata con timbro postale) se da essi emerge inequivocabilmente la titolarità.
- Se i lavori iniziano prima che sussista un titolo con data certa, le spese sostenute in quel periodo possono essere escluse; è comunque possibile ottenere la detrazione per le spese sostenute successivamente al momento in cui la titolarità risulta certa e, se del caso, registrata.
- Le circolari amministrative non possono derogare alla legge: vanno interpretate alla luce delle norme primarie e non sempre impediscono la valutazione caso per caso basata sulla prova della data certa.
- È fondamentale conservare documentazione probatoria: contratto (e sua registrazione se possibile), scritture private con data certa, fatture, bonifici parlanti, dichiarazioni di inizio lavori o attestazioni sostitutive (DPR 445/2000).
- Nel contenzioso tributario il giudice può decidere su istanze implicite/minori riconducibili alla domanda centrale senza incorrere automaticamente nel vizio di ultrapetizione; pertanto è utile chiedere espressamente, ove possibile, la rideterminazione del debito per periodi eventualmente alternativi.
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