Sentenza n. 1105/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, relativa all'attivazione della carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docenti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale civile e penale, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nei termini di legge. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docenti e ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenuta esecuzione, con condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'attivazione della carta docenti e quindi del venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero tenuto a rimborsare le spese processuali. In considerazione del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie analoghe pendenti, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- In presenza di numerose controversie analoghe e di un comportamento processuale dell'amministrazione idoneo a incidere sulla tempestività della soddisfazione delle pretese, il giudice può limitare la ripetibilità delle spese e porne a carico dell'amministrazione soltanto una parte, secondo la concreta valutazione espressa nel dispositivo.
Come è indicizzato
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