Cassazione Civile, Ordinanza n. 33551/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2006, con recupero di un maggior reddito d'impresa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo fondato il motivo di nullità dell'atto impositivo per mancata allegazione della delega di firma conferita dal direttore provinciale al funzionario sottoscrittore, considerandone la rilevabilità d'ufficio e assorbite le ulteriori questioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo rispetto al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale; secondo, in subordine, violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non fosse necessaria la produzione materiale della delega di firma, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'Amministrazione desumibile dai dati in esso contenuti. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo l'appello della contribuente tardivamente proposto e quindi inammissibile; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, perché subordinato. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello della Vetreria Artigianale VSB s.r.l. contro la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare un error in procedendo relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata in via subordinata per censurare la ritenuta necessità della produzione della delega di firma.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
regola richiamata dall'Agenzia a fondamento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello tardivo nel processo tributario.
norma richiamata per sostenere che la validità dell'avviso non dipendesse dalla materiale produzione della delega di firma, se l'atto fosse comunque riferibile all'Amministrazione.
termine lungo di impugnazione considerato dalla Corte per verificare la tardività dell'appello, tenendo conto della sospensione feriale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice d'appello deve dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., quando il termine risulti spirato prima della notificazione dell'atto di appello.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è fondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo al merito della validità dell'atto impositivo, resta assorbito.
- Quando la Corte di cassazione accerta direttamente la tardività dell'impugnazione e la relativa inammissibilità emerge dagli atti, può cassare senza rinvio e decidere nel merito, dichiarando inammissibile l'appello e consolidando la sentenza di primo grado.
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