Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33551/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2006, con recupero di un maggior reddito d'impresa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo fondato il motivo di nullità dell'atto impositivo per mancata allegazione della delega di firma conferita dal direttore provinciale al funzionario sottoscrittore, considerandone la rilevabilità d'ufficio e assorbite le ulteriori questioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo rispetto al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale; secondo, in subordine, violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non fosse necessaria la produzione materiale della delega di firma, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'Amministrazione desumibile dai dati in esso contenuti. La contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo l'appello della contribuente tardivamente proposto e quindi inammissibile; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, perché subordinato. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello della Vetreria Artigianale VSB s.r.l. contro la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare un error in procedendo relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata in via subordinata per censurare la ritenuta necessità della produzione della delega di firma.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    regola richiamata dall'Agenzia a fondamento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello tardivo nel processo tributario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata per sostenere che la validità dell'avviso non dipendesse dalla materiale produzione della delega di firma, se l'atto fosse comunque riferibile all'Amministrazione.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione considerato dalla Corte per verificare la tardività dell'appello, tenendo conto della sospensione feriale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice d'appello deve dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., quando il termine risulti spirato prima della notificazione dell'atto di appello.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione è fondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo al merito della validità dell'atto impositivo, resta assorbito.
  • Quando la Corte di cassazione accerta direttamente la tardività dell'impugnazione e la relativa inammissibilità emerge dagli atti, può cassare senza rinvio e decidere nel merito, dichiarando inammissibile l'appello e consolidando la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.