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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26365/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda dell'ente previdenziale di dichiarare non dovuta la pensione di vecchiaia riconosciuta all'avvocato, assumendo che questi non avesse maturato l'anzianità contributiva minima necessaria. Secondo la Cassa, infatti, l'iscrizione dell'avvocato alla Cassa sarebbe stata viziata da incompatibilità per il periodo in cui egli aveva rivestito la carica di socio con poteri di rappresentanza in una società in nome collettivo; inoltre, l'ente sosteneva che ai fini del calcolo della pensione dovessero essere esclusi gli anni privi di contribuzione integrale o coperti da omissioni/prescrizione, e lamentava che la Corte d'appello avesse trascurato un documento relativo alla situazione contributiva. In via ancora subordinata, l'ente deduceva che, in presenza di debiti contributivi, il trattamento pensionistico potesse essere riconosciuto solo previa ricostituzione della provvista contributiva in favore della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa incompatibilità, perché l'incompatibilità con la professione forense richiede l'effettivo esercizio dei poteri gestori e non la sola titolarità formale della carica; nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che la società aveva cessato di fatto l'attività da anni, sicché mancava qualsiasi effettivo esercizio di gestione idoneo a integrare incompatibilità. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul calcolo dell'anzianità contributiva, ribadendo che nel sistema previdenziale forense anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono all'anzianità ai fini pensionistici, non operando un automatismo espulsivo dell'annualità irregolare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il travisamento della prova come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio con riserva del termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha esaminato i motivi come censure di falsa applicazione di norme previdenziali e professionali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel testo vigente non consente di censurare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il travisamento della prova non è deducibile, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude la deducibilità del vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 2312 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla persistenza formale della società nel registro imprese; la Corte ha ritenuto decisivo invece l'accertamento della cessazione di fatto dell'attività.

  • art. 3 r.d.l. 22 novembre 1933, n. 1578

    l'incompatibilità con la professione forense va ricondotta, per talune ipotesi, all'effettivo esercizio dell'attività incompatibile e non alla sola qualità formale rivestita.

  • artt. 2 e 22 L. 20 settembre 1980, n. 576

    richiamati dalla ricorrente sulla disciplina previdenziale forense; la Corte ha ribadito che, ai fini dell'anzianità contributiva, rilevano anche gli anni non integralmente coperti.

  • art. 2 L. 20 settembre 1980, n. 576

    nel sistema previdenziale forense l'anzianità contributiva si forma anche con annualità non integralmente coperte da contribuzione, non dovendosi annullare l'anno in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.

  • art. 1 L. 141 del 1992

    la pensione di vecchiaia si commisura alla contribuzione effettiva, ma il termine 'effettivo' non equivale a 'integrale'.

  • art. 1 del regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione della Cassa nazionale di Previdenza e assistenza forense

    invocato per sostenere l'esclusione degli anni con contributi omessi o prescritti; la Corte non ha accolto la tesi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'incompatibilità con la professione forense, non basta la titolarità formale di una carica sociale: occorre accertare l'effettivo esercizio di poteri gestori o rappresentativi incompatibili con l'attività professionale.
  • Se la società in cui il professionista riveste la carica ha cessato di fatto l'attività, la mera permanenza formale dell'iscrizione nel registro delle imprese non è sufficiente, da sola, a fondare l'incompatibilità.
  • Nel sistema previdenziale forense, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono comunque all'anzianità contributiva utile al pensionamento, salvo una diversa previsione espressa.
  • Il termine 'effettivo' riferito alla contribuzione non è sinonimo di 'integrale': la pensione va calcolata sulla contribuzione effettivamente rilevante, senza espungere automaticamente le annualità con versamenti parziali o omessi.
  • Il vizio di travisamento della prova non è deducibile in cassazione come insufficiente motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., e risulta comunque precluso in presenza di doppia conforme.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non esaminate nei gradi di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove la questione sia stata tempestivamente dedotta; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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