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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23581/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di una lavoratrice di ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento di crediti rimasti insoddisfatti a seguito delle vicende fallimentari del datore di lavoro. La dipendente era passata, in un primo momento, alle dipendenze della società affittuaria di un ramo d'azienda; dopo il fallimento della società originaria e il recesso dal contratto di affitto d'azienda, era tornata alle dipendenze della prima società ed era stata poi licenziata. In seguito, anche la società subentrata era fallita. La lavoratrice aveva poi presentato un'istanza per consultare documenti utili all'accertamento del credito nel fallimento, respinta perché generica; il fallimento della società originaria era stato quindi chiuso per insufficienza di attivo e la società era stata cancellata dal registro delle imprese. Successivamente la lavoratrice aveva domandato all'INPS il pagamento delle somme dovute, in particolare dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma la domanda era stata respinta in sede amministrativa e poi in giudizio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: (i) violazione della disciplina sul Fondo di garanzia e dell'art. 1176 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel pretendere un previo accertamento giudiziale del credito nonostante la concreta impossibilità di conseguirlo con l'ordinaria diligenza; (ii) violazione della disciplina sul contributo unificato, sostenendo che la complessità e peculiarità della vicenda avrebbero impedito l'applicazione del raddoppio del contributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in doppia conforme circa la concreta possibilità, per la lavoratrice, di ottenere un accertamento del credito prima di rivolgersi al Fondo di garanzia. In particolare ha osservato che la sentenza d'appello si era conformata ai principi consolidati secondo cui l'intervento del Fondo presuppone l'accertamento giudiziale del credito; in mancanza di ammissione al passivo, il lavoratore deve dimostrare che la tempestiva insinuazione era impossibile per la chiusura del fallimento, ma deve comunque aver esperito, ove possibile, l'azione per ottenere un titolo nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis o dei soci. La Corte ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che il raddoppio del contributo unificato consegue oggettivamente al rigetto integrale del ricorso e non è escluso dalla particolare complessità della controversia. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 5, L. 29 maggio 1982, n. 297

    l'intervento del Fondo di garanzia richiede il previo accertamento del credito del lavoratore, quale presupposto dell'obbligazione solidale dell'ente previdenziale.

  • art. 1176 c.c.

    l'ordinaria diligenza va valutata in concreto, ma la censura che mira a ottenere una diversa valutazione del fatto è preclusa in sede di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una tutela effettiva, ma non ritenuto idoneo a scardinare il principio del necessario accertamento del credito.

  • art. 2495 c.c.

    dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il lavoratore può agire anche nei confronti dei soci o comunque per ottenere un titolo accertativo del credito.

  • art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per osservare che il provvedimento del giudice delegato che respinge un'istanza può essere impugnato con reclamo o reiterato con nuova istanza se non vi sono preclusioni.

  • art. 118, primo comma, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per indicare la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa alla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    categoria dei motivi di ricorso dedotti come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il raddoppio del contributo unificato discende dal rigetto integrale del ricorso, indipendentemente dalla complessità della controversia.

  • art. 1, comma 17, L. 28 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'accesso al Fondo di garanzia presuppone, in via ordinaria, che il credito del lavoratore sia stato previamente accertato in sede giudiziale o concorsuale; in mancanza di ammissione al passivo, il lavoratore deve dimostrare di non aver potuto ottenere tale accertamento per ragioni oggettive non superabili con l'ordinaria diligenza.
  • La verifica della diligenza con cui il creditore avrebbe potuto attivarsi per ottenere l'accertamento del credito è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione coerente in doppia conforme, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, non basta allegare l'infruttuosità pratica della pretesa: occorre dimostrare di aver esperito, ove possibile, gli strumenti processuali idonei a ottenere un titolo o un accertamento opponibile all'ente previdenziale, anche nei confronti del datore tornato in bonis o dei soci.
  • Il raddoppio del contributo unificato è conseguenza oggettiva del rigetto integrale dell'impugnazione; non assume rilievo la maggiore o minore complessità del caso concreto, né una valutazione discrezionale del giudice sulla pretestuosità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLicenziamentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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