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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione n. 18181/2021, che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10288/05/2014. La controversia originaria riguardava l'avviso di accertamento IRPEF per il 2009, con recupero di redditi non dichiarati e sanzioni, fondato su disponibilità finanziarie per 2.716.322,66 euro presso la filiale HSBC di Ginevra, attribuite alla contribuente e al coniuge sulla base della «fiche» tratta dalla cosiddetta «lista C.C.» e della mancata compilazione del quadro RW. In revocazione, la contribuente ha denunciato un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente affermato che non aveva fornito giustificazioni, benché avesse contestato l'attribuzione delle somme e prodotto documenti in sede amministrativa e giudiziale. Ha inoltre sostenuto, nella fase rescissoria, che la lista avesse valore soltanto indiziario e non bastasse, da sola, a provare la riferibilità delle somme. Ha chiesto anche la sospensione o l'estinzione per definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022.

La decisione

La Cassazione ha respinto la richiesta di sospensione o estinzione: la definizione agevolata invocata riguardava carichi affidati alla riscossione, mentre il giudizio verteva sull'accertamento tributario; inoltre, dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il solo rimedio della revocazione non impedisce il passaggio in giudicato ai fini della definizione delle liti. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione secondo cui la contribuente non aveva fornito adeguate giustificazioni fosse un apprezzamento di merito, non una svista percettiva su un fatto incontestabile. Ha inoltre osservato che la titolarità o disponibilità delle somme non era stata contestata con il precedente ricorso per cassazione e che un eventuale errore del giudice di merito avrebbe dovuto essere denunciato con gli ordinari mezzi d'impugnazione, non in revocazione della decisione di legittimità. A.A. è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate 5.800 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La precedente sentenza regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 231 ss. e comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Tale definizione agevolata, pertanto, presentata ai sensi dell' art. 1 , commi 231 ss., della legge n. 197/2022 , non riguarda il presente giudizio, che non ha ad oggetto i carichi a ruolo nei confronti del contribuente (art. 1, comma 236, legge n. 197/2002), ma ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza della pretesa tributaria, in forza dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, ed alla base di quel ruolo.

    La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione non estingue né sospende il giudizio che ha per oggetto la legittimità dell'accertamento tributario da cui quei carichi derivano.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell' art. 391-bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    La possibilità di chiedere la revocazione dopo il rigetto del ricorso per cassazione non mantiene aperta la controversia ai fini della definizione agevolata delle liti.

  • Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore in questione, pertanto, deve, in particolare: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolare indagini ermenenutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva immediatamente verificabile, relativa a un fatto non controverso e decisivo. Non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti compiuti dal giudice.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Se ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente soccombente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione; la Corte ne ha dato atto, subordinatamente alla debenza.

Massime di principio

  • La revocazione non è un mezzo per correggere una valutazione delle prove o rinnovare questioni di merito: occorre una svista percettiva oggettiva, immediata, decisiva e relativa a un fatto non controverso.
  • Le contestazioni su fatti o documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice di merito vanno proposte con i mezzi ordinari contro la decisione di merito; non possono essere recuperate mediante revocazione della successiva pronuncia della Cassazione.
  • La definizione agevolata di somme iscritte a ruolo non comporta automaticamente la definizione del giudizio sull'avviso di accertamento sottostante: va verificato quale sia l'oggetto concreto della controversia.
  • La pendenza del termine per la revocazione di una pronuncia della Cassazione che ha respinto il ricorso non equivale, ai fini della definizione agevolata, alla pendenza di una controversia ancora impugnabile con mezzi ordinari.

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