Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34186/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2006 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione una detrazione per carichi di famiglia ritenuta non spettante. La detrazione era stata fruita in relazione alle spese sostenute per il riscatto degli anni di laurea della figlia, che il contribuente assumeva fiscalmente a carico per una parte dell'anno. Secondo il ricorrente, la figlia doveva considerarsi a carico al momento del pagamento della spesa, poiché allora non aveva capacità economica sufficiente; in ogni caso, sosteneva che la detrazione dovesse spettare pro quota per i mesi in cui il familiare era effettivamente a carico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, TUIR e del principio di ragionevolezza, contestando l'interpretazione della CTR secondo cui il superamento del limite reddituale nel corso dell'anno escludeva integralmente il beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per la detrazione degli oneri sostenuti nell'interesse di un familiare, rileva il possesso, da parte del familiare, di un reddito complessivo non superiore alla soglia prevista dall'art. 12 TUIR, da verificarsi con riferimento all'intero periodo d'imposta. Non è richiesto un accertamento in concreto dell'autosufficienza economica del familiare, né assume rilievo il momento dell'anno in cui il reddito sia stato percepito o quello in cui sia stata sostenuta la spesa. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza sulla ripartizione della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva condizione di carico fiscale, perché questione nuova non trattata nella sentenza impugnata e non accompagnata dall'indicazione dell'avvenuta deduzione nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione per oneri sostenuti nell'interesse di un familiare, la verifica del requisito del familiare fiscalmente a carico va compiuta sul reddito complessivo dell'intero periodo d'imposta, non sui singoli segmenti temporali in cui il reddito è maturato.
  • Il limite reddituale previsto dalla legge costituisce un parametro formale e sufficiente per stabilire la spettanza del beneficio: non occorre accertare in concreto l'effettiva autosufficienza economica del familiare.
  • Il momento in cui la spesa è stata sostenuta o quello in cui il familiare ha percepito il reddito non incidono sulla spettanza della detrazione, se nell'anno il reddito complessivo supera la soglia legale.
  • In sede di legittimità, la deduzione di una questione nuova è inammissibile se la parte non indica specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e in quale atto processuale.
  • L'onere di allegazione relativo alla novità della questione incombe sul ricorrente che la prospetti per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.