Cassazione Civile, Ordinanza n. 34186/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2006 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione una detrazione per carichi di famiglia ritenuta non spettante. La detrazione era stata fruita in relazione alle spese sostenute per il riscatto degli anni di laurea della figlia, che il contribuente assumeva fiscalmente a carico per una parte dell'anno. Secondo il ricorrente, la figlia doveva considerarsi a carico al momento del pagamento della spesa, poiché allora non aveva capacità economica sufficiente; in ogni caso, sosteneva che la detrazione dovesse spettare pro quota per i mesi in cui il familiare era effettivamente a carico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, TUIR e del principio di ragionevolezza, contestando l'interpretazione della CTR secondo cui il superamento del limite reddituale nel corso dell'anno escludeva integralmente il beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per la detrazione degli oneri sostenuti nell'interesse di un familiare, rileva il possesso, da parte del familiare, di un reddito complessivo non superiore alla soglia prevista dall'art. 12 TUIR, da verificarsi con riferimento all'intero periodo d'imposta. Non è richiesto un accertamento in concreto dell'autosufficienza economica del familiare, né assume rilievo il momento dell'anno in cui il reddito sia stato percepito o quello in cui sia stata sostenuta la spesa. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza sulla ripartizione della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva condizione di carico fiscale, perché questione nuova non trattata nella sentenza impugnata e non accompagnata dall'indicazione dell'avvenuta deduzione nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La qualifica di familiare fiscalmente a carico dipende dal possesso di un reddito complessivo non superiore alla soglia di legge, da valutarsi sull'intero periodo d'imposta; il superamento del limite esclude il beneficio.
art. 15, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La detrazione per alcuni oneri sostenuti dal contribuente spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, purché ricorrano le condizioni previste per i familiari fiscalmente a carico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione per oneri sostenuti nell'interesse di un familiare, la verifica del requisito del familiare fiscalmente a carico va compiuta sul reddito complessivo dell'intero periodo d'imposta, non sui singoli segmenti temporali in cui il reddito è maturato.
- Il limite reddituale previsto dalla legge costituisce un parametro formale e sufficiente per stabilire la spettanza del beneficio: non occorre accertare in concreto l'effettiva autosufficienza economica del familiare.
- Il momento in cui la spesa è stata sostenuta o quello in cui il familiare ha percepito il reddito non incidono sulla spettanza della detrazione, se nell'anno il reddito complessivo supera la soglia legale.
- In sede di legittimità, la deduzione di una questione nuova è inammissibile se la parte non indica specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e in quale atto processuale.
- L'onere di allegazione relativo alla novità della questione incombe sul ricorrente che la prospetti per la prima volta in cassazione.
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