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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30851/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di revisione)

La controversia

Una società in amministrazione straordinaria convenne in giudizio una società di revisione chiedendo il risarcimento di un ingente danno, assumendo che quest'ultima avesse eseguito senza la dovuta diligenza professionale l'incarico di revisione dei bilanci relativi a più esercizi. Il tribunale accertò un inadempimento della revisione, ma respinse la domanda perché non risultava provato il nesso causale tra tale inadempimento e il danno allegato. In appello, la corte territoriale confermò il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che, pur in presenza dell'inadempimento, la procedura attrice non avesse allegato e provato le concrete operazioni gestorie produttive del pregiudizio né la riconducibilità del danno complessivamente invocato alla condotta della revisione, applicando i principi in tema di danno nelle azioni contro amministratori e richiedendo una specifica dimostrazione del nesso causale. La società in amministrazione straordinaria ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione di norme sostanziali per avere la Corte d'appello escluso la prova del danno e del nesso causale, sostenendo che la pretesa doveva essere valutata secondo i criteri delle azioni di responsabilità verso gli amministratori e che l'inadempimento della revisione era sufficiente; con il secondo denunciò violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando la condanna alle spese in entrambi i gradi di merito nonostante la soccombenza della controparte su taluni profili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la ricorrente, a fronte di una domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, non aveva scalfito la ratio decidendi secondo cui l'art. 1218 c.c. esonera dalla prova della colpa ma non dalla prova del danno e del nesso causale, onere che resta a carico del creditore ex art. 2697 c.c.; inoltre la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché il criterio della soccombenza si valuta sull'esito finale della lite e la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, senza obbligo di motivare il mancato ricorso ad essa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Nella responsabilità contrattuale esonera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dalla prova dell'esistenza del danno e del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del nesso causale tra condotta inadempiente e danno resta a carico di chi agisce in giudizio, quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio della soccombenza si applica unitariamente all'esito finale della lite; la condanna alle spese della parte soccombente è regola generale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non richiede una motivazione specifica.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo di ricorso sulle spese è inammissibile quando si risolve in contestazione di principi di diritto già consolidati e condivisi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e dalla corte di merito come parametro analogico in tema di responsabilità degli amministratori e prova del danno.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato come norma sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori, in relazione ai criteri di allegazione e prova del danno.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato come norma sulle azioni dei creditori/sociali contro gli amministratori, ai fini dei criteri di prova del danno.

  • art. 2449 c.c.

    Richiamato nel testo come divieto di nuove operazioni in presenza di presupposti di liquidazione; la Corte lo menziona per analogia con la ricostruzione del danno.

  • art. 2447 c.c.

    Richiamato per individuare il momento in cui, in presenza di perdite, avrebbero dovuto essere adottate le iniziative di legge.

  • art. 2448 c.c.

    Richiamato per la disciplina anteriore in materia di scioglimento e liquidazione della società, ai fini della ricostruzione del danno.

  • art. 2394-bis c.c.

    Menzionato come norma di cumulo delle azioni di responsabilità nel contesto della procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Nell'azione di risarcimento per responsabilità contrattuale, la prova dell'inadempimento non esaurisce l'onere probatorio dell'attore: egli deve provare anche l'esistenza del danno e il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio allegato.
  • L'art. 1218 c.c. libera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dalla dimostrazione del danno risarcibile e della sua derivazione causale dall'inadempimento.
  • Il principio di vicinanza della prova non sposta sul debitore la prova del nesso causale tra la propria condotta e il danno: per tale profilo opera la regola generale dell'art. 2697 c.c.
  • La mera differenza tra deficit patrimoniali in momenti diversi non consente, di per sé, di liquidare il danno, se non è allegato e provato quali specifiche operazioni o condotte abbiano determinato l'aggravamento del passivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale di violazione di legge.
  • La soccombenza va valutata in relazione all'esito finale complessivo della lite e non per singoli gradi o fasi del giudizio; la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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