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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15619/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro un atto notarile di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un immobile di esclusiva proprietà di una delle debitrici. La creditrice deduceva di essere munita di un titolo giudiziale per un credito rilevante verso le controparti, di avere già ottenuto un pignoramento presso terzi con assegnazione di ratei di stipendio/pensione entro i limiti di legge, ma di ritenere tale soddisfazione troppo lenta e incerta rispetto all'entità del credito; per questo aveva anche iscritto ipoteca sull'immobile e poi agito in revocatoria quando aveva appreso del vincolo di destinazione e dell'impignorabilità. In appello le debitrici contestavano, tra l'altro, che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. avesse effetti pro soluto e trasferisse definitivamente il credito, così da escludere l'interesse della creditrice ad agire; deducevano inoltre la carenza di motivazione sull'eventus damni e la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. perché, a loro dire, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale non era diretto e attuale. Con il ricorso per cassazione articolavano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 553, co. 2, c.p.c. per sostenere che l'assegnazione del credito pignorato presso terzi avrebbe effetto pro soluto; 2) violazione dell'art. 553, co. 2, c.p.c. in connessione con gli artt. 2740 e 2901 c.c. per negare l'interesse ad agire della creditrice; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. quanto al giudizio sulla pericolosità del vincolo rispetto al soddisfacimento del credito; 4) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per difetto di prova dell'eventus damni e del nesso tra atto dispositivo e peggioramento della garanzia patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi e il terzo motivo, perché le ricorrenti si limitavano a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito senza offrire argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato, e perché la doglianza sulla motivazione tendeva in realtà a un nuovo esame del merito. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo, confermando che l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è pro solvendo e non esclude l'interesse del creditore ad agire in revocatoria; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, basta il pericolo di danno e non è necessario un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l'atto di disposizione renda più incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, ritenendone i presupposti, anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo dell'azione proposta in primo grado.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto del debitore comprometta o renda più difficile la soddisfazione del credito; non è richiesta la totale compromissione del patrimonio né un danno effettivo già verificato.

  • art. 2645-ter c.c.

    richiamato come base formale del vincolo di destinazione apposto sull'immobile, oggetto della revocatoria.

  • art. 553 c.p.c.

    l'assegnazione del credito pignorato presso terzi ha effetto pro solvendo e non pro soluto; il credito del pignorante si estingue solo con la riscossione.

  • art. 2928 c.c.

    coordinato con l'art. 553 c.p.c. per confermare che l'assegnazione del credito non estingue immediatamente il diritto del creditore.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente richiede una motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto il vizio non è stato ravvisato perché la censura mirava a un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 2740 c.c.

    evocato dalle ricorrenti in relazione alla garanzia patrimoniale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'atto impugnato poteva comunque rendere più difficile il soddisfacimento del credito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha affermato che, in revocatoria, è sufficiente il pericolo di danno risultante dall'atto dispositivo.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    applicato per la condanna delle ricorrenti per responsabilità aggravata.

  • art. 96, 4° co., c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'assegnazione di un credito pignorato presso terzi, disposta "salvo esazione", ha natura pro solvendo: il trasferimento non estingue immediatamente il credito del pignorante e l'effetto estintivo si produce solo con la riscossione del credito assegnato.
  • L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche dal creditore che abbia già intrapreso un'esecuzione non ancora satisfattiva o potenzialmente lunga; non è necessario che l'esecuzione sia definitivamente infruttuosa né che il creditore disponga di un titolo esecutivo azionabile per ogni ulteriore iniziativa.
  • Ai fini dell'eventus damni ex art. 2901 c.c. non occorre provare un danno concreto ed effettivo: è sufficiente che l'atto di disposizione renda più incerta o difficile la realizzazione coattiva del credito, anche solo compromettendo la possibilità di recupero in termini temporali o qualitativi.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non è invece configurabile tale vizio se la censura mira sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove o dei fatti di causa.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito senza individuare specifici errori di diritto o senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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