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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22318/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un immobile aggiudicato in esecuzione immobiliare e da un preteso contratto di comodato d'uso gratuito, prodotto per opporsi al precetto di rilascio. La società aggiudicataria sosteneva che i due esemplari del contratto depositati e usati nel processo fossero stati materialmente alterati, in particolare nella prima pagina e nella data di scadenza, e proponeva querela di falso principale per ottenerne la declaratoria di falsità. Il giudice di primo grado accoglieva la querela; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione del convenuto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita carenza di interesse ad agire della società, poiché il contratto era già stato dichiarato inesistente in altro giudizio; 2) violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 221 c.p.c., sostenendo che, una volta verificata la sottoscrizione, il contenuto del documento faceva piena prova e non era più proponibile querela di falso separata; 3) violazione degli artt. 226 c.p.c., 480 c.p.p. e 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la società avrebbe chiesto la falsità soltanto della data di scadenza e non dell'intero contratto.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi. Sul primo e sul secondo motivo ha evidenziato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, che la querela di falso era ammissibile perché diretta a rimuovere con effetti erga omnes la genuinità del documento; l'interesse ad agire sussisteva poiché la questione sull'inesistenza del contratto era ancora sub iudice nel giudizio di appello sospeso. Sul terzo motivo ha rilevato che la doglianza di ultrapetizione ignorava la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva accertato che la domanda investiva l'intero documento e non la sola data di scadenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire va valutato in relazione all'utilità concreta e attuale dell'accertamento richiesto; nel caso di specie la querela di falso era sorretta dall'interesse a ottenere la rimozione definitiva del valore probatorio del documento, mentre la diversa questione dell'inesistenza del contratto era ancora sub iudice.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

    la querela di falso è proponibile anche contro scrittura privata già disconosciuta o verificata, se diretta a contestarne la genuinità o il contenuto, e resta preclusa solo nei limiti dell'accertamento passato in giudicato sulla specifica autenticità già verificata.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

    una volta che la sottoscrizione sia stata verificata, l'unico mezzo per contestare la falsità del documento, anche nel contenuto, è la querela di falso; la parte non può limitarsi a negare genericamente il documento se intende contestarne globalmente la genuinità.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice accerta la falsità dell'intero documento se la domanda di querela era rivolta all'intero atto e non alla sola data di scadenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché manca una critica effettiva e puntuale del decisum.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura che si fonda su atti processuali deve essere specifica e autosufficiente; enunciazioni assertive o generiche non sono idonee a scalfire la motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La querela di falso può essere proposta anche in via principale da chi sia destinatario o potenziale destinatario degli effetti del documento, quando miri alla rimozione definitiva del suo valore probatorio con effetti erga omnes.
  • Il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso hanno funzione e ambito diversi: il primo mira alla verificazione della sottoscrizione, la seconda può investire anche l'autenticità materiale e ideologica del documento; la querela resta utilizzabile quando si intenda contestare globalmente il documento e non soltanto la firma.
  • La previa verificazione della sottoscrizione non preclude la querela di falso se quest'ultima sia diretta a contestare il contenuto o la falsità ideologica del documento; la preclusione opera solo quando vi sia giudicato sull'autenticità specificamente controversa e si voglia rimetterla in discussione nei medesimi limiti.
  • L'interesse ad agire nella querela di falso sussiste quando l'accertamento richiesto può eliminare in modo definitivo l'efficacia probatoria del documento nella controversia, anche se una diversa questione di merito sia stata già decisa ma sia ancora sub iudice in altro giudizio.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta riproporre la propria tesi, occorre censurare puntualmente la motivazione effettivamente posta a base della decisione.
  • Non integra ultrapetizione l'accertamento della falsità dell'intero documento quando la domanda di querela, interpretata secondo il suo contenuto effettivo, abbia investito l'atto nella sua interezza e non soltanto una sua singola clausola o la sola data di scadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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