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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27226/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzato a uscire in un determinato orario per recarsi al lavoro presso un fondo agricolo indicato nel provvedimento. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, nel corso dell'orario autorizzato egli si era allontanato dal luogo di lavoro per recarsi a uno sportello bancomat, senza preavvisare le autorità competenti. Il Tribunale di Lecce lo aveva condannato per evasione, con recidiva, e la Corte d'appello aveva confermato la condanna. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'evasione, sostenendosi che la condotta integrasse al più una violazione delle prescrizioni della misura cautelare ex art. 276 c.p.p., non essendovi volontà di sottrarsi alla restrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuto illegittimo perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato solo la presunta strumentalità della condotta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa pronuncia sulle attenuanti generiche e sostenendo che la responsabilità era stata affermata su prove non certe e che ricorrevano le medesime ragioni addotte per invocare l'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la condanna per evasione, rilevando che l'allontanamento del soggetto agli arresti domiciliari dal luogo di lavoro autorizzato integra il delitto di cui all'art. 385 c.p., poiché l'autorizzazione non fa venir meno il regime cautelare ma sposta soltanto il luogo di esecuzione della misura. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, reputando congrua e logica la motivazione della Corte territoriale sulla strumentalità della condotta. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il mancato espresso esame in appello, perché la richiesta era stata formulata in modo generico e reiterativo, e comunque le ragioni poste a base del diniego dell'art. 131-bis erano idonee anche a escludere le attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    L'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa integra il reato di evasione; l'autorizzazione al lavoro non sospende la misura ma ne modifica il luogo di esecuzione.

  • art. 276 c.p.p.

    Riguarda le violazioni delle prescrizioni imposte con la misura cautelare; non si applica quando il soggetto si allontani dal luogo di lavoro autorizzato, condotta che resta sussunta nell'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta appaia strumentale e non meramente superficiale, valutazione rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È invocato come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Integra il delitto di evasione la condotta del soggetto agli arresti domiciliari autorizzato al lavoro che si allontani dal luogo di lavoro indicato nel provvedimento, poiché l'autorizzazione non elimina la misura cautelare ma ne circoscrive il luogo di espiazione.
  • La distinzione tra evasione e semplice trasgressione delle prescrizioni cautelari dipende dalla struttura della violazione: lo spostamento non autorizzato dal luogo in cui la misura deve essere eseguita conserva rilevanza penale ai sensi dell'art. 385 c.p., non essendo sufficiente a degradare il fatto a mera inosservanza ex art. 276 c.p.p.
  • Il dolo dell'evasione è generico e consiste nella consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione; sono irrilevanti i motivi soggettivi che hanno spinto l'agente a lasciare il luogo consentito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta, per modalità e contesto, risulti strumentale e non episodica o superficiale, purché il giudizio di merito sia motivato in modo logico e non manifestamente illogico.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente la richiesta di attenuanti generiche quando essa sia formulata in modo generico o reiteri le stesse ragioni già disattese in primo grado; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione resa su altri istituti compatibili.
  • Le ragioni che fondano il rigetto dell'art. 131-bis c.p. possono essere sufficienti, se logicamente apprezzabili, anche a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La censura di merito che si risolva in una diversa lettura del fatto rispetto a quella già compiuta dai giudici di appello non è scrutinabile in cassazione quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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