Cassazione Civile, Ordinanza n. 00396/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasceva dall'acquisto, da parte del ricorrente, di un locale con pertinenze e successivamente di un giardino con chiostro. Egli sosteneva che una porzione di scoperto, da lui ritenuta pertinenza del primo bene acquistato, fosse stata illegittimamente locata a terzi da alcuni convenuti, i quali avrebbero così percepito i relativi canoni. Inoltre lamentava l'installazione abusiva di condotte idriche ed elettriche nell'area di sua proprietà e la mancata intestazione a suo favore di un erogatore collocato nel muro di cinta del giardino. Il Tribunale aveva accolto le domande e condannato i convenuti alla restituzione di somme, alla rimozione delle condotte e la società idrica all'intestazione dell'erogatore. In appello, però, veniva respinta la domanda di pagamento delle somme percepite per la locazione dell'area scoperta, ritenendo infondata l'azione ex art. 2041 c.c. perché l'area era pertinenza dell'immobile già locato dal ricorrente a un istituto bancario e dunque non vi era stato alcun pregiudizio risarcibile o arricchimento senza causa. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato il contratto di locazione del 1991, che non sarebbe stato oggetto del thema decidendum; 2) violazione delle regole di interpretazione della domanda e degli artt. 112 c.p.c., 2041 c.c., 1362 ss. e 1617 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che l'area non fosse pertinenza e che la domanda andasse qualificata come richiesta di frutti civili ex art. 821 c.c. o comunque non come pura azione di arricchimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione insufficiente, perché la domanda sarebbe stata in realtà fondata sull'art. 821 c.c. e non soltanto sull'art. 2041 c.c.; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione integrale delle spese, non sorretta da adeguata motivazione e da gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva pronunciato ultra o extra petita: aveva soltanto valutato, quale passaggio logico necessario, se l'area scoperta fosse compresa nel contratto di locazione del 1991, al solo fine di verificare la sussistenza del presupposto del danno richiesto dall'azione di arricchimento senza causa. Ha dichiarato inammissibili le censure di motivazione carente o illogica nella parte in cui miravano a rivalutare il merito, ricordando che il vizio di motivazione, nel giudizio di legittimità, è ormai limitato al minimo costituzionale. Ha reputato infondato anche il secondo motivo: le doglianze erano generiche e, per la parte ammissibile, infondate, poiché l'interpretazione del contratto data dai giudici di merito era plausibile e la pertinenza dell'area consentiva l'applicazione dell'art. 1617 c.c. Ha respinto il terzo motivo perché, dalla verifica degli atti, risultava che la domanda originaria era formulata espressamente solo ex art. 2041 c.c. e non anche ex art. 821 c.c.; pertanto la Corte d'appello aveva correttamente limitato il proprio esame alla domanda di indebito arricchimento e, accertato che l'area era già compresa nella locazione originaria, aveva escluso la presenza di un danno/depauperamento richiesto per l'azione. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché tutte le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il contenuto oggettivo della pronuncia e si verifica solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato o introduce d'ufficio fatti o titoli estranei alla materia del contendere.
L'azione di arricchimento senza causa richiede, tra gli altri presupposti, un effettivo depauperamento/danno dell'attore; se il bene o utilità era già compreso nel suo rapporto locatizio, manca il pregiudizio necessario.
La norma regola la destinazione delle pertinenze nella locazione della cosa principale quando il contratto non disponga diversamente; se l'area è pertinenziale, essa si considera compresa nella locazione originaria.
Richiamato in relazione alla qualificazione della natura pertinenziale dell'area scoperta, ritenuta rilevante ai fini della locazione.
Invocato dal ricorrente come base per la restituzione dei frutti civili, ma la Corte ha rilevato che non risultava posto a fondamento della domanda originaria.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione del contratto di locazione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato nella censura sulle spese, non accolto perché la compensazione è stata ritenuta corretta alla luce della soccombenza reciproca.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nel testo ratione temporis vigente consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca; nel caso di specie la Corte d'appello ha applicato correttamente tale criterio.
art. 111 Cost.
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il difetto assoluto o apparente di motivazione integra nullità della sentenza, ma non il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
Le censure sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale, quest'ultimo ormai ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle gravi anomalie motivazionali.
Indicata come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicata come base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere configurata quando il giudice si limiti a esaminare un fatto o un contratto già acquisito al processo come passaggio logico necessario per valutare la fondatezza della domanda proposta; il vizio sussiste solo se viene alterato il petitum o la causa petendi o se sono introdotti fatti o titoli estranei al tema del contendere.
- L'azione di arricchimento senza causa presuppone non solo l'arricchimento del convenuto, ma anche il depauperamento dell'attore; se l'utilità asseritamente sottratta era già compresa in un precedente rapporto contrattuale dell'attore, difetta il requisito del danno e la domanda va respinta.
- Quando una porzione di bene costituisce pertinenza della cosa principale e il contratto di locazione non ne esclude espressamente l'utilizzo, essa si intende compresa nella locazione della cosa principale secondo la disciplina dell'art. 1617 c.c.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre alla soluzione accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione del contratto o delle prove, senza indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e senza dimostrare che l'interpretazione adottata sia implausibile.
- Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è oggi circoscritto al minimo costituzionale: sono deducibili solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la perplessità o incomprensibilità radicale e il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca, senza necessità di ulteriori ragioni eccezionali, quando il risultato finale della lite sia solo parzialmente favorevole a ciascuna parte.
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