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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto alla promozione alle mansioni superiori di "seconda viola", deducendo di essere stato ripetutamente assegnato a tale ruolo dal febbraio 2003 per periodi brevi ma complessivamente superiori a tre mesi. In appello la domanda era stata respinta perché, da un lato, le mansioni di "viola di fila" e "seconda viola" erano state ritenute appartenenti al medesimo livello di inquadramento e non era stata dimostrata una reale diversità di professionalità o competenze; dall'altro, anche a voler ritenere diverse le mansioni, i singoli incarichi di seconda viola erano stati tutti inferiori a tre mesi e non era stata provata una programmazione fraudolenta o utilitaristica da parte del datore di lavoro. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 420 e 115 c.p.c. per mancato rilievo dei fatti non contestati emersi dall'interrogatorio libero circa la diversità dei concorsi e delle funzioni; violazione dell'art. 2103, comma 7, c.c. per avere la Corte d'appello applicato un criterio ritenuto non pertinente ratione temporis; omesso esame di fatti decisivi sulla frequenza e sistematicità delle assegnazioni alla mansione superiore; motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. per non avere spiegato perché la maggiorazione stipendiale e la previsione di concorsi separati non provassero la maggiore professionalità della seconda viola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: la sostanziale equivalenza delle mansioni per difetto di specifiche allegazioni sulla loro disomogeneità; e, in ogni caso, l'assenza di prova di una programmazione iniziale e fraudolenta di reiterate assegnazioni brevi a mansioni superiori. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché proposto ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", quindi senza possibilità di una nuova valutazione del fatto. Poiché la seconda ratio non era stata utilmente censurata e, se anche tutti gli altri motivi fossero stati accolti, la sentenza sarebbe comunque rimasta ferma su quella base, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per l'inammissibilità della costituzione della controricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che i fatti non contestati dovessero ritenersi pacifici e sottratti a ulteriore prova; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è comunque inammissibile.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione dei fatti non contestati.

  • art. 2103, comma 7, c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'uso, da parte della Corte territoriale, di un criterio ritenuto non applicabile ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per il motivo dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, che esclude una nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato ulteriore.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    interpretato nel senso che le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi di avvocati del libero foro solo previa delibera motivata e in casi speciali.

  • art. 11, l. n. 103/1979

    richiamato come norma modificativa dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 in tema di difesa delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerne il dispositivo, l'impugnazione deve censurare utilmente tutte le rationes; la mancata critica di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione della decisione.
  • Se una delle rationes decisive non è attinta da un motivo ammissibile, l'eventuale fondatezza degli altri motivi diviene irrilevante, perché il provvedimento resterebbe comunque sorretto dalla ratio non censurata.
  • In presenza di "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del fatto storico già apprezzato concordemente dai giudici di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, l'allegazione di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che la censura investa specificamente il regime delle prove e dei fatti non contestati; tuttavia la questione resta priva di rilievo decisivo se un'altra ratio autonoma sorregge la decisione impugnata.
  • Le fondazioni lirico-sinfoniche possono essere difese da avvocati del libero foro solo in presenza di una delibera motivata che individui un caso speciale, non necessariamente riferito a un singolo giudizio, e tale presupposto deve risultare allegato e depositato.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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