Cassazione Civile, Ordinanza n. 18221/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudicato che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con reinserimento in servizio. Il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di retribuzioni asseritamente maturate dal luglio 2017 al giugno 2018, importo calcolato al netto di quanto percepito svolgendo altra attività lavorativa nello stesso periodo. In opposizione, il tribunale revocava il decreto e condannava la fondazione al pagamento di una somma minore, ritenendo che dal 5 gennaio 2018 il datore avesse validamente offerto il rientro in servizio e che il lavoratore, avendo rifiutato, non avesse più diritto alle retribuzioni da quella data. La corte d'appello confermava, qualificando la lettera del 5 gennaio 2018 come valida messa in mora del lavoratore a riprendere servizio, non richiedente l'indicazione delle specifiche mansioni oltre l'inquadramento già spettante. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione degli artt. 1460, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che l'offerta di reinserimento, tardiva e priva di indicazioni sulle mansioni, non fosse idonea a costituirlo in mora e che la sua successiva attività lavorativa esterna fosse stata imposta dall'illegittimo allontanamento; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1219, 1220, 1460, 1175, 1375 e 2118 c.c., lamentando che la proposta datoriale non gli consentisse di rispettare le scadenze connesse alle dimissioni dall'impiego scolastico reperito dopo il licenziamento/allontanamento e lo esponesse a costi e conseguenze che non gli sarebbero stati imputabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di ius postulandi dei difensori della fondazione controricorrente, per mancata allegazione della delibera motivata necessaria per l'affidamento dell'incarico a avvocati del libero foro da parte di una fondazione lirico-sinfonica; per tale ragione non ha disposto sulle spese. Quanto ai motivi del ricorso, li ha ritenuti inammissibili perché diretti sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione della lettera del 5 gennaio 2018, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze non spiegavano in modo specifico in che consisterebbe la violazione delle norme denunciate né individuavano un errore di sussunzione, ma contestavano soltanto la ricostruzione fattuale della vicenda e l'apprezzamento della messa in mora. È stato quindi confermato l'esito sfavorevole al ricorrente e disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede la deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, non la semplice contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
È evocato come norma sulla exceptio inadimplenti non est adimplendum, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'apprezzamento di merito sulla validità della messa in mora e sull'effetto del rifiuto del lavoratore.
Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione distinta dalla contestazione del fatto.
Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.
Evocato in relazione alla costituzione in mora; la doglianza non ha superato il vaglio di specificità perché si limitava a contestare l'interpretazione della lettera di reintegro.
Richiamato in tema di offerta non formale/prestazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di specificità del motivo.
Invocato dal ricorrente in relazione alle conseguenze delle dimissioni dall'altro impiego; la censura è stata considerata inammissibile perché non coglieva il decisum.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi di avvocati del libero foro solo in casi speciali previa delibera motivata sottoposta agli organi di vigilanza.
Richiamato come norma modificativa dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933, a fondamento del regime eccezionale di difesa da parte di avvocati del libero foro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, dell'attendibilità delle prove o dell'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 1219, 1220, 1460, 1175 e 1375 c.c. deve indicare specificamente l'errore di sussunzione o il contrasto tra la decisione impugnata e la norma applicata; altrimenti il motivo è inammissibile perché mira solo a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta.
- Quando di un atto negoziale o di una comunicazione sono possibili più interpretazioni plausibili, non è deducibile in cassazione la mera preferenza per una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito, se quest'ultima è logicamente motivata e non viola i canoni ermeneutici.
- La verifica della validità di una messa in mora o di un'offerta di ripristino del rapporto, se fondata sull'esame del contenuto dell'atto e del contesto fattuale, appartiene in via primaria al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per specifiche violazioni di legge o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Le fondazioni lirico-sinfoniche possono conferire incarico a avvocati del libero foro solo in presenza dei presupposti eccezionali previsti dalla legge e previa delibera motivata; in difetto, la costituzione in giudizio tramite tali difensori è irregolare.
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