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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32356/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato all'esito di giudizio abbreviato per i reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Bari aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena a quattro anni e venti giorni di reclusione ed euro 19.333 di multa, revocando l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e il ritiro della patente, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella quinquennale e confermando nel resto la sentenza. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse contraddittoriamente valorizzato la collaborazione processuale e l'incensuratezza per rideterminare la pena, ma non per concedere le attenuanti. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione del ruolo di mero detentore per conto terzi, dell'assenza di indici di spaccio strutturato, dell'incensuratezza e della giovane età. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza assoluta di motivazione quanto alla richiesta di assoluzione relativa alla detenzione di 3,5 grammi di hashish, ritenuti destinati all'uso personale e quindi penalmente irrilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e diretto a ottenere una nuova valutazione di merito; il secondo è stato ritenuto privo di specificità, poiché la sentenza impugnata aveva indicato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio anche per tale sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la contraddizione tra il diniego delle attenuanti generiche e la riduzione della pena base, rilevando che si trattava di valutazioni distinte: la gravità oggettiva del fatto giustificava il diniego delle attenuanti, mentre incensuratezza e condotta processuale consentivano di fissare la pena base entro i minimi edittali. Ha ribadito che il giudice non deve esaminare ogni elemento dedotto dalla difesa, essendo sufficiente indicare i fattori decisivi, e che la sola incensuratezza non basta per concedere le attenuanti generiche. Quanto alla detenzione dei 3,5 grammi di hashish, ha rilevato che la Corte territoriale aveva indicato indicatori della destinazione allo spaccio, tra cui la ricavabilità di circa 28 dosi medie, l'utilizzo della dimora come luogo di custodia e commercializzazione e l'assenza di capacità reddituale adeguata all'approvvigionamento di sostanze diverse. L'inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata per la detenzione di sostanze stupefacenti, ritenuta destinata allo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche non è automatica per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando anche un solo elemento decisivo relativo alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'imputato possono essere valutati nella determinazione della pena e nel giudizio sulle attenuanti generiche, senza obbligo di esaminare ogni singolo parametro o deduzione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 85 D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione al ritiro della patente di guida, revocato dalla Corte di appello.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena base sono valutazioni distinte e possono fondarsi su elementi parzialmente diversi senza configurare, di per sé, una contraddizione logica.
  • Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. né a confutare ogni deduzione difensiva; è sufficiente l'indicazione dei fattori ritenuti decisivi, anche uno solo, relativi alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, solleciti una diversa ponderazione degli elementi di fatto o una nuova valutazione del merito.
  • La destinazione allo spaccio può essere desunta, secondo una valutazione complessiva degli indicatori disponibili, dal numero di dosi ricavabili, dall'utilizzo dell'abitazione come luogo di custodia e commercializzazione e dall'inadeguatezza della capacità reddituale rispetto all'approvvigionamento di diverse tipologie di stupefacenti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata ed enunciare in modo specifico le ragioni di diritto della censura; la mera riproposizione di doglianze non analiticamente rapportate alla decisione determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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