Sentenza del 24/11/2016 n. 24009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 1999, fondato sugli studi di settore. L’Amministrazione aveva determinato il reddito presuntivo in lire 113.878.000, a fronte di un reddito dichiarato di lire 93.000.000. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva fissato il reddito al minimo presuntivo di lire 113.878.000, tenendo conto anche della ripartizione di alcuni costi su più annualità proposta dalla contribuente. R.M.G. ha impugnato la sentenza in Cassazione con quattro motivi: ha denunciato un travisamento della propria simulazione contabile, contestato l’applicazione degli studi di settore e la ripartizione dell’onere della prova, lamentato l’omesso esame delle proprie difese e l’omessa pronuncia sull’eccezione di novità delle argomentazioni dell’Agenzia in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza perché la contribuente non aveva trascritto gli atti dei precedenti gradi necessari a verificare il presunto travisamento. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, secondo il regime applicabile alla sentenza, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. era formulato in termini generali e astratti, senza collegamento con la controversia concreta. Il terzo è stato giudicato generico e carente di autosufficienza: la CTR aveva esaminato i temi di causa e la ricorrente non aveva indicato con precisione le difese asseritamente ignorate né la loro decisività; inoltre, la censura motivazionale era priva del necessario momento di sintesi. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché denunciava soltanto l’omessa pronuncia sull’eccezione di novità delle argomentazioni dell’Agenzia, senza contestare e dimostrare l’effettiva inammissibilità di tali argomentazioni; anche questo motivo era carente di autosufficienza. È rimasto dunque fermo l’esito della sentenza regionale. R.M.G. è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
In particolare, i motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, devono essere corredati - sempre a pena di inammissibilità - da appositi "quesiti di diritto" contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi.
Per le sentenze soggette al regime dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di violazione di legge deve concludersi con un quesito che identifichi i fatti rilevanti, la regola applicata e quella alternativa invocata. Un quesito astratto, non riferito alla fattispecie concreta, rende il motivo inammissibile.
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per escludere che le doglianze generiche e non autosufficienti della contribuente dimostrassero una vera omessa pronuncia. Non basta lamentare che il giudice non abbia considerato difese: occorre identificarle e chiarirne la rilevanza.
La norma è invocata dalla ricorrente per contestare la motivazione e l’omessa pronuncia, ma la Corte dichiara inammissibili le relative censure per carenza di specificità e, quanto al vizio motivazionale, per mancanza del necessario momento di sintesi.
Art. 24, comma 2, e art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La contribuente li invocava contro le argomentazioni che riteneva nuove e introdotte dall’Agenzia soltanto in appello. La Corte non decide se vi fosse effettivamente una novità vietata: dichiara il motivo inammissibile perché era censurata la sola omissione di pronuncia, senza dedurre e dimostrare l’effettiva inammissibilità delle argomentazioni.
La norma è indicata nel motivo relativo all’onere della prova nell’accertamento mediante studi di settore, ma la Corte non esamina nel merito la questione, dichiarando inammissibile il motivo per l’inadeguatezza del quesito di diritto.
Le norme sulle presunzioni sono richiamate dalla ricorrente in relazione agli studi di settore e alla prova contraria, ma la Corte non ne stabilisce l’applicazione concreta, poiché il motivo è dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte valuta le censure proposte sotto i profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio motivazionale, ma le dichiara inammissibili per difetti di autosufficienza, specificità o formulazione dei quesiti e del momento di sintesi.
La disposizione è menzionata quale base della memoria depositata dalla ricorrente, ma la decisione non enuncia un principio interpretativo su tale norma.
Art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009
Ne consegue che nel caso di specie è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame.
La disposizione transitoria determina l’applicabilità dell’art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla Corte; nel caso concreto, la sentenza impugnata era assoggettata a tale regime e i quesiti astratti hanno comportato l’inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 366-bis c.p.c.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve contenere un quesito di diritto concreto e autosufficiente, idoneo a consentire alla Corte di formulare una regola applicabile anche ad altri casi. La sua assenza o genericità determina l’inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente affermare che il giudice di merito ha travisato quanto sostenuto nei precedenti gradi: occorre riportare nel ricorso, almeno nei passaggi essenziali, gli atti che consentono alla Corte di verificare la censura.
- Quando è applicabile il regime dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve collegare i fatti del caso alla regola impugnata e a quella che si assume corretta; una domanda teorica o generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Per denunciare l’omesso esame di difese o l’omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare con precisione quali questioni siano state trascurate e perché siano decisive. La censura non può ridursi a una contestazione generica della motivazione.
- Se si eccepisce che la controparte ha introdotto in appello argomentazioni o eccezioni nuove, non basta lamentare che il giudice non abbia risposto all’eccezione: occorre contestare in modo specifico l’effettiva ammissibilità di quelle deduzioni e illustrarne la novità.
- La decisione non risolve nel merito la ripartizione dell’onere della prova sugli studi di settore: l’esito dipende dai difetti formali del ricorso, e non costituisce una conferma sostanziale dei criteri di accertamento adottati.
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