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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27145/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per più reati in materia di stupefacenti e armi, la cui pena era stata progressivamente rideterminata a seguito di vari giudizi di appello, rinvii e provvedimenti del giudice dell'esecuzione. In particolare, dopo il secondo giudizio di rinvio, la Corte di appello aveva quantificato gli aumenti per alcuni reati satellite ma non aveva indicato la pena complessiva; il giudice dell'esecuzione aveva quindi proceduto al mero calcolo aritmetico della pena finale. Il ricorrente ha sostenuto che tale operazione avesse determinato una pena complessiva più grave rispetto a quella risultante da una precedente sentenza di rinvio annullata dalla Cassazione, in violazione del divieto di reformatio in peius, e che conseguentemente si fosse formata una pena illegale da rettificare in sede esecutiva. Ha quindi censurato l'ordinanza del Tribunale di Paola che aveva respinto l'istanza di correzione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle norme sul giudicato, sulla correzione degli errori materiali, sui limiti del giudice del rinvio e sui poteri del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la pena complessivamente determinata non fosse "illegale" nel senso tecnico accolto dalla giurisprudenza di legittimità, poiché restava entro i limiti edittali delle fattispecie contestate e l'errore denunciato atteneva semmai alla violazione del divieto di reformatio in peius e a un errore di calcolo non più deducibile in sede esecutiva. La Corte ha inoltre osservato che la censura avrebbe dovuto essere proposta contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione rese nel 2020, divenute irrevocabili, e che non erano stati prospettati fatti nuovi o questioni nuove idonei a superare la preclusione del giudicato esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    individua i vizi dedotti in ricorso: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato tra le norme asseritamente violate a sostegno del ricorso.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius nel giudizio di impugnazione.

  • art. 609 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel tema dei poteri della Corte di cassazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 624, comma 1, c.p.p.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato sulle parti non travolte dall'annullamento.

  • art. 627, comma 2, c.p.p.

    richiamato in tema di giudizio di rinvio e limiti derivanti dalla sentenza rescindente.

  • art. 649, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale base del principio di rilevabilità d'ufficio della violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 669 c.p.p.

    richiamato nel quadro delle norme invocate dal ricorrente.

  • art. 130 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla correzione dell'errore materiale dell'ordinanza esecutiva.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    evocato per la preclusione alla riproposizione di istanze già rigettate in assenza di fatti o questioni nuove.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato associativo in materia di stupefacenti, indicata come reato più grave.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma relativa ai reati satellite in materia di stupefacenti, anche nelle ipotesi di lieve entità di cui ai commi 4 e 5.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per i limiti dell'aumento per continuazione e per distinguere l'errore di calcolo dalla pena illegale.

  • artt. 1 e 7 l. n. 895/1967

    disposizioni relative a ulteriori illeciti connessi contestati nel procedimento originario.

Massime di principio

  • La pena è "illegale" solo quando non sia prevista dall'ordinamento, oppure quando superi i limiti legali di specie, genere o quantità; non basta un errore nella mera applicazione dei criteri di commisurazione o nella quantificazione degli aumenti per continuazione, se la sanzione resta entro la forbice edittale.
  • La violazione del divieto di reformatio in peius, pur rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, non coincide automaticamente con la pena illegale e non consente, di per sé, un intervento del giudice dell'esecuzione quando la statuizione censurata è divenuta irrevocabile.
  • In sede esecutiva, il giudice può correggere o ricondurre a legalità soltanto una pena che sia realmente eccedente i limiti inderogabili fissati dall'ordinamento; se invece la doglianza concerne un errore di calcolo o una più generale illegittimità non tradottasi in una pena extra ordinem, il rimedio è quello impugnatorio ordinario.
  • Il giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima richiesta quando non siano allegati fatti nuovi o questioni giuridiche nuove, anche se la parte riformula la doglianza sotto una diversa veste formale.
  • Il giudice dell'esecuzione, una volta investito di un titolo irrevocabile che non indica la pena complessiva, può procedere al mero calcolo aritmetico della sanzione derivante dalle statuizioni già coperte da giudicato; tale operazione non riapre il sindacato sulla commisurazione se non emergono nuovi elementi non esaminati in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSequestroProve
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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