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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39855/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Due avvocati avevano convenuto in giudizio la propria cliente chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.127,07 a titolo di compenso per prestazioni professionali. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'attività svolta non era meramente stragiudiziale: dopo uno studio preliminare e colloqui con la cliente, era stato predisposto un ricorso per separazione consensuale; sopraggiunte complicazioni, la cliente aveva poi conferito incarico per un ricorso di separazione giudiziale, anch'esso redatto ma non depositato per revoca del mandato. I professionisti sostenevano quindi che si trattasse di prestazioni civili strumentali e complementari a un'attività giudiziale, con conseguente applicazione del procedimento di cui agli artt. 28, 29 e 30 della l. n. 794/1942 e della competenza del Tribunale in composizione sommaria ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale di Mantova, invece, aveva declinato la propria competenza ritenendo competente il Giudice di pace per valore; contro tale decisione è stato proposto regolamento di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza del Giudice di pace. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per qualificare l'attività svolta come prestazione stragiudiziale funzionalmente o complementariamente collegata a un giudizio, poiché non era stato introdotto alcun processo civile nell'interesse della cliente e l'attività dei difensori si era fermata allo studio propedeutico, senza sfociare in atti processuali. Ha inoltre disposto che le spese siano regolate dal giudice del merito e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    "visto l'art. 380 ter c.p.c."

    richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del regolamento di competenza.

  • art. 702-ter c.p.c.

    "emessa ai sensi dell'art. 702 ter cod. proc. civ."

    richiamato come titolo del provvedimento del Tribunale che aveva declinato la competenza.

  • artt. 28, 29 e 30 l. n. 794/1942

    "procedimento disciplinato dagli artt. 28, 29 e 30 della 1. n. 794/1942"

    invocati dai ricorrenti per sostenere che la domanda di compensi dovesse seguire il rito speciale per i compensi professionali degli avvocati, con competenza del Tribunale.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    "competenza dell'adito Tribunale in base al rito sommario di cui all'art. 14, d. lgs. n. 150/2011"

    richiamato dai ricorrenti quale norma che radicherebbe la competenza del Tribunale per le controversie sui compensi professionali degli avvocati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    "ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02"

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabile anche al regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    "a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13"

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La competenza speciale prevista per le controversie sugli onorari degli avvocati richiede che l'attività dedotta sia effettivamente stragiudiziale e risulti concretamente funzionale o complementare a un successivo giudizio; non basta un generico studio della pratica o un'attività preparatoria interna.
  • Se l'attività del professionista resta confinata a studio, colloqui e predisposizione di atti mai tradotti in un procedimento giudiziale, non si radica la competenza del Tribunale prevista per i compensi degli avvocati, potendo residuare la competenza per valore del giudice ordinario competente.
  • La parte che invoca la competenza speciale per compensi professionali deve allegare e dimostrare l'effettiva destinazione delle prestazioni extragiudiziali a una successiva attività processuale.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte conferma la declaratoria del giudice di merito quando manchi il presupposto fattuale che giustifica la deroga alle regole ordinarie di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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