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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04195/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un immobile ha agito in giudizio contro i proprietari del fabbricato antistante, deducendo che le luci aperte nel loro edificio non rispettavano i requisiti previsti dal codice civile. Il tribunale ha accolto la domanda ordinando la regolarizzazione delle luci in conformità alla concessione edilizia e ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti diretta a ottenere il passaggio nel cortile altrui per eseguire lavori di manutenzione ex art. 843 c.c. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i convenuti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sulle luci, sostenendo che la decisione avesse imposto anche lo spostamento della parete esterna, oltre quanto domandato; (2) omesso esame di un fatto decisivo e carenza di motivazione sulla pretesa necessità di spostare la parete; (3) violazione delle norme sull'accesso al fondo altrui per lavori necessari, lamentando che la consulenza tecnica avesse dimostrato la necessità di entrare nel cortile dell'attore; (4) ulteriore omesso esame e difetto di motivazione sulla riconvenzionale; (5) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri di liquidazione, contestando la condanna alle spese del grado di appello e il valore attribuito alla causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto che le censure muovessero da una lettura erronea del dispositivo di primo grado, poiché la sentenza confermata in appello non imponeva alcuno spostamento della parete esterna, ma solo la regolarizzazione delle luci. Ha inoltre affermato che la domanda riconvenzionale di accesso al fondo altrui era stata correttamente respinta perché formulata in modo generico e priva di prova circostanziata della necessità dei lavori. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la loro liquidazione secondo il principio di soccombenza, richiamando il limite del sindacato di legittimità in materia e la discrezionalità del giudice di merito sulla compensazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, oltre alle ulteriori condanne indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non violato dalla decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dalle parti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la motivazione di merito resiste alle doglianze.

  • art. 901 c.c.

    Norma sulle luci richiamata per sostenere l'azione di regolarizzazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata ne avesse fatto applicazione scorretta.

  • art. 902 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 901 c.c. nelle censure dei ricorrenti; la Corte ha escluso la violazione dedotta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della critica motivazionale; la doglianza è stata respinta.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma ritenuta non pertinente alla fattispecie decidenda.

  • art. 874 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma ritenuta non pertinente alla fattispecie decidenda.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma ritenuta non pertinente alla fattispecie decidenda.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma ritenuta non pertinente alla fattispecie decidenda.

  • art. 843 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la reiezione della domanda riconvenzionale di accesso al fondo altrui perché priva di prova specifica della necessità dei lavori.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità delle censure di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese e per la condanna conseguente nel dispositivo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come previsto dal dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 55/2014, artt. 4 e 5

    Richiamato dai ricorrenti per contestare i parametri di liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la liquidazione conforme ai parametri.

  • d.m. n. 127/2004, art. 1

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla liquidazione delle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato nel passaggio preliminare sulla proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato nel passaggio preliminare sul procedimento camerale di definizione del ricorso.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel precedente citato per escludere incompatibilità del consigliere autore della proposta.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel precedente citato per escludere incompatibilità del consigliere autore della proposta.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione, la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando si fonda su una lettura errata del dispositivo o della portata effettiva della statuizione di merito.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a sollecitare una diversa interpretazione del decisum o delle risultanze istruttorie; in presenza di doppia conforme, il sindacato è ulteriormente ristretto nei limiti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • La domanda di accesso al fondo altrui per eseguire lavori ex art. 843 c.c. richiede una prova circostanziata della necessità dell'accesso; una richiesta generica e non supportata da adeguata dimostrazione può essere legittimamente rigettata.
  • In materia di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge; la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, salvo motivazione palesemente illogica.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nonché alle somme previste per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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